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Annullato l’avviso di rettifica e liquidazione (relativo ad imposta di registro) che non era sufficientemente motivato dato che non allegava né riportava il contenuto degli atti richiamati a giustificazione dello stesso. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “L'Ufficio non ha tuttavia assolto al diverso ed ulteriore onere, previsto dall'art. 52 comma 2 bis d.lvo nr 131/86, di allegare o riportare nei suoi elementi essenziali, ove la motivazione abbia un contenuto comparativo, l'atto- costituito dalle “precedenti stime”- assunto quale termine di riferimento. La CTR avrebbe dunque dovuto rilevare il vizio di motivazione, sotto il profilo della omessa allegazione e/o indicazione del contenuto dell'atto di riferimento”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Sentenza n. 34333 del 23 dicembre 2019 

RITENUTO CHE

l. C. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l'atto di rettifica e liquidazione, notificato in data 3/3/2008, con il quale l'Agenzia delle Entrate, in relazione all'atto di compravendita del 29/12/2006 di un terreno edificabile sito in Comune di Roma loc. XXX, foglio XXX e XXX, attribuiva al cespite il maggior valore di € 707.880 rispetto al valore dichiarato nell'atto di compravendita di € 328.311 con conseguente applicazione della maggiore imposta complementare di registro, ipotecaria e catastale e delle sanzioni per un totale di € 52.885,34.

2. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo carente di motivazione l'avviso.

3 La sentenza veniva impugnata dall'Amministrazione Finanziaria e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l'appello ritenendo motivato l'atto di accertamento con l'indicazione dei criteri seguiti per la rideterminazione del valore del terreno.

3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione CM e CP svolgendo tre motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita senza svolgere difese. Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

l. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 comma 2 dpr 131/1986, 42 dpr nr 600/73, 7 legge 241/1990 omessa e/o insufficiente motivazione, in relazione all'art 360 l comma nr. 5 cpc. Si argomenta che la CTR ha erroneamente ritenuto adeguata la motivazione dell'avviso che invece non dava conto in modo specifico dei fatti e delle ragioni giuridiche sottese all'atto di recupero della maggiore imposta.

l.l. Con il secondo motivo viene nuovamente dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 comma 2 dpr 131/1986, 42 dpr nr 600/73 7 legge 241/1990 omessa motivazione, in relazione all'art 360 l comma nr 5 cpc non avendo la CTR rilevato che l'avviso di accertamento nel far riferimento a <<precedenti stime>> non conteneva alcuna loro allegazione.

1.2. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta omessa e insufficiente motivazione sui punti decisivi della controversia e omesso esame di documenti e domande proposte dal contribuente nonché violazione e falsa applicazione dell'art 2697 in relazione all'art 360 l comma nr 5 cpc. In particolare, la CTR non avrebbe tenuto conto delle perizie giurate del geom. V. e dell'arch. M. e della comunicazione del 20/7/2006 da parte del Ministero dei Beni Culturali soprintendenza per i beni archeologici di Roma.

2. I primi due motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati con assorbimento del terzo.

2.1 Ai sensi dell'art 52 comma 2 bis dpr 131/1986, nel ipotesi di avviso di rettifica e liquidazione < < la motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma>>.

2.2 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte <<In tema di accertamento tributario, la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che, fermo restando l'onere della prova gravante sulla Amministrazione, è sufficiente che la motivazione contenga l'enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l'applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l'infondatezza della pretesa erariale, senza poter invocare la ll violazione, ai sensi dell'art. 52, comma 2-bis, del d.P.R. n. 131 del 1986, del dovere di allegazione delle informazioni previste ove il contenuto essenziale degli atti sia stato riprodotto sull'avviso di accertamento>> (cfr. Cass.22148/2017).

2.3 Nel caso in esame nell'avviso rettifica, i cui passi che interessano sono stati dal ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, trascritti nel ricorso, si legge quanto segue: <si modifica il valore dichiarato determinandolo sulla base delle informazioni desunte dal supporto informatico elaborato dai servizi tecnici dell'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Roma che prende a riferimento precedenti stime effettuate dallo stesso, tenendo conto della natura, consistenza ed ubicazione del bene stesso, delle caratteristiche intrinseche (consistenza, conformazione e andamento del suolo) ed estrinseche (ubicazione, esposizione, presenza servizi) nonché della destinazione urbanistica zona "o recupero urbanistico; compreso nel PP nr 36 XXX" degli eventuali vincoli esistenti sull'immobile stesso e delle disposizioni relative alle norme di salvaguardia che tutelano lo strumento urbanistico. Si valuta alla data dell'atto € 170 mq> Da quanto sopra riportato si evince l'indicazione nell'avviso dei criteri astratti su cui si fonda la rettifica; risulta quindi soddisfatto l'onere di motivare l'avviso di rettifica, ossia di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del medesimo. L'Ufficio non ha tuttavia assolto al diverso ed ulteriore onere, previsto dall'art. 52 comma 2 bis d.lvo nr 131/86, di allegare o riportare nei suoi elementi essenziali, ove la motivazione abbia un contenuto comparativo, l'atto- costituito dalle “precedenti stime”- assunto quale termine di riferimento. La CTR avrebbe dunque dovuto rilevare il vizio di motivazione, sotto il profilo della omessa allegazione e/o indicazione del contenuto dell'atto di riferimento. 2.4 In conclusione il ricorso va accolto; segue la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito ex art 384 cpc, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto con l'accoglimento dell'originario ricorso introduttivo.

3. Va disposta la compensazione delle spese relative ai gradi di merito avuto riguardo all'esito dei giudizi mentre le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte; • accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso proposto dal contribuente. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.700 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Compensa interamente tra le parti le spese relative ai giudizi di merito. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 7.11.2019.

 

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