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Altrettanto diffuso è il fenomeno di società straniere che operano in parte in Italia dove hanno una sede per svolgere i loro affari o commercializzare i loro prodotti, accusate, invece, di sottodimensionare la loro attività di business presente nello Stato sempre al fine di evadere le tasse.
Eppure, le sanzioni elevate ed il rischio di essere scoperti rende estremamente difficile compiere questo tipo di operazioni. Difatti, i controlli e gli accertamenti fiscali sono più stringenti e le aziende rischiano di essere coinvolte in indagini che mirano ad attribuire la loro sede fiscale nel Bel Paese.
Ecco, quindi che a volte il Fisco rischia di prendere degli abbagli laddove, invece, si tratta di aziende che effettuano degli investimenti diretti nel nostro Paese al fine di ampliare il loro business ed aumentare la loro competitività sul mercato.
Si parla in questi casi di stabile organizzazione occulta in Italia, un fenomeno che è legato alla fiscalità internazionale e che mira a punire quelle aziende che tenterebbero di farla franca fingendosi amministrare all’estero ed in realtà stabilmente operanti in Italia.
Ma procediamo con ordine e vediamo prima cosa si intende per stabile organizzazione occulta in Italia e quali conseguenze comporta per la società contribuente.
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Cos’è la stabile organizzazione in Italia
Ormai tutti gli ordinamenti nazionali prevedono che la residenza delle società dipenda da dove si svolge l’attività e da dove questa è effettivamente amministrata.
Quando si parla di stabile organizzazione si fa riferimento ad un istituto di diritto tributario che associa ad uno Stato i redditi acquisiti sul suo territorio da un’impresa estera, che in quel Paese svolge in tutto o in arte parte i suoi affari. A dirlo è l’art. 162 del TIUR, il Testo Unico dell’Imposta sui Redditi.
Per aversi una stabile organizzazione l’azienda straniera deve quindi avere in Italia una sede di direzione, una sua succursale, un ufficio, un’officina, un laboratorio o comunque una salda presenza economica in Italia.
Quando dietro alla stabile organizzazione si intravede un fine elusivo allora si parla di stabile organizzazione occulta.
Il concetto di stabile organizzazione occulta non trova una precisa definizione legislativa ma è nato nella prassi tributaria e si riferisce a quelle aziende straniere che operano in Italia con una stabile organizzazione sottodimensionata e celata al Fisco.
La stabile organizzazione occulta in Italia può riguardare sia le attività svolte in Italia dall’azienda estera attraverso il ricorso a sedi fisiche che devono avere una certa stabilità e continuità (c.d. stabile organizzazione materiale) e sia ricorrendo ad un agente di vendita dipendente (c.d. stabile organizzazione personale).
Vi sono alcuni indizi che fanno sorgere il dubbio alla Guardia di Finanza che la stabile organizzazione in Italia di un’azienda straniera è occulta, quindi con finalità evasive.
Primi fra tutti, i controlli riguardano i contratti di locazione delle sedi, l’esame della documentazione e dei contratti siglati in cui l’impresa estera compare solo formalmente, l’accertamento di personale dipendente dell’impresa estera operativo in Italia, e soprattutto l’esame della corrispondenza tra la società estera e quella avente sede in Italia.
Talora le verifiche potrebbero venire assolte con un po’ di approssimazione avendo di mira il recupero, da parte del Fisco, dell’imponibile presuntivamente evaso in Italia.
Si procede quindi alla notifica di un avviso di accertamento teso a recuperare a tassazione i proventi dell’attività svolta in Italia applicando, alla società, pesanti sanzioni.
Vediamo, invece, i casi in cui ad avere ragione è la società ingiustamente accusata.
Quando l’Amministrazione Finanziaria si sbaglia ad accertare la stabile organizzazione occulta in Italia:
3 esempi di sentenze concluse a favore dei contribuenti
Comm. Trib. II grado di Bolzano, sentenza n. 6 del 3 gennaio 2018
In questa pronuncia la Commissione, adita in secondo grado, ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate convinta che una società agricola austriaca in realtà disponeva di stabile organizzazione nel nostro Paese ed era pertanto tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia e versare le imposte.
In particolare, i giudici di secondo grado non hanno ritenuto sufficienti le prove prodotte dall’Agenzia delle Entrate che si fondavano sulla presenza di un centro di riferimento dell’impresa straniera in Italia dotata di poteri di rappresentanza. Ed infatti, l’immobile locato alla ditta austriaca è risultato in verità essere un immobile in disuso.
Ed inoltre, non era stata fornita alcuna prova che il legale rappresentante agisse in Italia con status non indipendente e con poteri di rappresentanza dell'impresa.
Corte di Cassazione, sentenza n. 12237 del 18 maggio 2018
Con questa pronuncia la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte dava ragione a due società aventi sede in Italia ed accusate di compiere operazioni a favore di un Consorzio tra le predette due che, sebbene avesse sede in Francia, in realtà disponeva di una stabile organizzazione in Italia.
Ed infatti, a parere della Corte, non può ritenersi provato un centro di attività stabile in Italia solo perché le riunioni di alcuni manager si erano svolte nel territorio italiano anche perché, non era stata accertata una struttura idonea a tale scopo. Al contrario, era emerso che il vero centro di attività stabile del Consorzio era in Francia.
Corte di Cassazione, III Sez. Pen. - Sentenza n. 40327 del 30 settembre 2014,
In questa pronuncia la Suprema Corte ha dato ragione al legale rappresentante di una società straniera ma attiva in Italia, condannato per il reato di omessa dichiarazione ai fini di evasione delle imposte sui redditi.
In particolare, gli ermellini hanno precisato che per aversi stabile organizzazione in Italia occorre che la società straniera eserciti in Italia importanti attività quali: la gestione amministrativa e l’adozione delle decisioni più importanti per l’azienda. Se non vi è questa autonomia gestionale non può configurarsi una stabile organizzazione occulta nel nostro Paese.
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