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Corte di Cassazione, Sez. 5
Ordinanza n. 22762 del 12 settembre 2019
RILEVATO CHE
P. Spa impugnava l'avviso di rettifica (n. XXX per il XXX) e l'atto di contestazione delle sanzioni (n. XXX per il XXX), emessi dall'Agenzia delle dogane in relazione all'avvenuta importazione di capi di abbigliamento dalla Cina mediante vendite successive sull'assunto dell'indebita dichiarazione del valore della prima vendita. La ricorrente rilevava, in particolare, che il valore indicato era corrispondente al prezzo della precedente vendita, legittimamente scelto ex art. 147 DAC, in base al principio del first sale price. L'impugnazione, respinta dalla CTP di Como, era accolta dal giudice d'appello. L'Agenzia delle dogane ricorre per cassazione con due motivi. Resiste la contribuente con controricorso, poi illustrato con memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso è improcedibile. 2. Nella parte introduttiva del ricorso, l'Agenzia ricorrente deduce che la sentenza impugnata, depositata in data 29 gennaio 2014, è stata notificata il 24 febbraio 2014. Tuttavia, dall'esame degli atti (esame esteso a quanto depositato dal controricorrente in linea con quanto statuito da Sez. U, n. 10648 del 02/05/2017) non risulta depositata unitamente al ricorso copia della sentenza notificata, ma solo copia della sentenza senza l'attestazione della notifica. Va quindi applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo il quale «nell'ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cd. termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., procedendo all'accertamento della sua osservanza. Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all'onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ. e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell'eventuale inammissibilità» (Sez. U, n. 9004 e n. 9005 del 16/04/2009; da ultimo v. Cass. n. 20883 del 15/10/2015).
3. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell'Agenzia delle dogane in quanto Amministrazione dello Stato che opera con il meccanismo della prenotazione a debito.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna l'Agenzia delle dogane al pagamento delle spese a favore di P. Spa, che liquida in complessive C 1.000,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge. Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 28 marzo 2019.
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