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COSA SUCCEDE DOPO AVER RICEVUTO LA CARTELLA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - 3 COSE DA SAPERE Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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In questo articolo cercheremo di spiegarti meglio cos'è la cartella di pagamento e cosa succede dopo averla ricevuta.

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La cartella di pagamento o cartella esattoriale è uno strumento di cui si avvale lo Stato per riscuotere i crediti vantati nei confronti dei contribuenti.

Semplificando, la procedura volta alla riscossione è la seguente:

1) le somme che risultano dovute a seguito dei controlli vengono iscritte “a ruolo” (un elenco redatto dall'ente impositore contenente i nomi dei debitori e le somme dovute);

2) il ruolo viene trasmesso all'Agenzia delle Entrate Riscossione che provvede alla predisposizione e notifica delle cartelle.

La cartella di pagamento deve contenere la descrizione delle somme dovute, l'invito a provvedere entro 60 giorni dalla notifica, a pena di avvio dell'esecuzione forzata, le istruzioni sulle modalità di pagamento, sulle modalità per richiedere la rateizzazione, sulle modalità per proporre ricorso, l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della cartella.

Se ti hanno notificato una cartella di pagamento ti consigliamo di rivolgerti ad un avvocato tributarista che ti saprà assistere in questa fase e potrà anche prendere egli stesso contatto, al tuo posto, con gli uffici dell'Agenzia delle Entrate al tuo posto. Soltanto l'aiuto di un esperto in grado di affiancarti potrà fornirti la soluzione migliore per il tuo caso personale.

Per il momento, tieni a mente queste 3 cose da sapere in caso di ricezione di una cartella dell'Agenzia delle Entrate:

1) La cartella dell'Agenzia delle Entrate è un titolo esecutivo, o meglio lo diventa se non ti opponi entro 60 giorni.

La cartella può essere contestata per “vizi propri” (ad esempio per difetti di formazione della cartella stessa o per prescrizione o avvenuto pagamento o compilazione in modo non corretto). Mentre il ricorso contro la cartella successiva rispetto ad un avviso di accertamento non può, però, avere ad oggetto per esempio contestazioni contro l'imposta, il calcolo della stessa, l'esistenza o la titolarità del debito (trattandosi di eccezioni da sollevare nella fase precedente contro l'avviso di accertamento).

2) Hai 60 giorni di tempo per pagare la cartella. Nello stesso termine puoi chiedere anche una dilazione (c.d rateazione) e per i debiti entro un certo ammontare non dovrai neanche dimostrare la tua difficoltà ad adempiere, essendo concessa a semplice richiesta (attenzione tuttavia a seguire l’iter procedimentale corretto nel presentare le richieste).

Attenzione: in caso di irreperibilità (tua temporanea assenza, incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti al posto  tuo) l’Agenzia delle Entrate può far finta di averti notificato la cartella rivendicando l’applicazione di speciali forme di notifica previste dalla legge (esempio, deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito in busta sigillata presso la tua casa di abitazione o ufficio o azienda ed invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informarti degli adempimenti effettuati). Ciò significa che vi sono casi in cui, pur non avendo tu mai ricevuto materialmente la cartella, questa si considera notificata e potrai subire atti esecutivi (ad esempio, pignoramenti in banca). C’è comunque modo, in caso di dubbio, di venire a conoscenza dell’elenco delle cartelle che all’Agenzia delle Entrate risultano a te notificate.

3) Se non paghi la cartella entro il termine di 60 giorni potresti subire l'esecuzione forzata o altri atti di natura cautelare, come ad esempio: ricevere un preavviso di fermo auto, un preavviso di ipoteca o ancora il pignoramento dello stipendio o della pensione o del conto corrente sulle somme iscritte a ruolo.

Inoltre, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora maturati giornalmente dalla data di notifica della cartella, gli oneri di riscossione (i compensi) dovuti all'agente della riscossione e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato o ritardato pagamento.

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Fai attenzione: La cartella di pagamento, a pena di nullità, deve essere motivata in ossequio a quanto previsto dall'art. 3 della l. 241/90. In dottrina, un orientamento maggioritario ritiene che la cartella esattoriale non preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento deve contenere un'adeguata motivazione della pretesa erariale così da permettere al contribuente di verificarne la fondatezza: si tratta di un corollario del diritto di difesa del contribuente. Sul punto si è pronunciata anche la Corte di Cassazione (vedi tra le tante Cass. Civ. n. 9799/2017 e n. 26330/2009) che ha affermato come, in caso di cartella di pagamento derivante da avviso di accertamento o da sentenza del giudice (e solo in questi casi evidentemente), non è necessaria una diffusa parte motiva, in quanto il contribuente è già a conoscenza degli importi suoi confronti.

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Per concludere, se hai ricevuto una cartella di pagamento:

1) se la ritieni corretta o comunque non vuoi opporti, paga entro il termine indicato nella stessa le somme dovute.

2) se ritieni la richiesta illegittima puoi chiedere consulto a un avvocato tributarista che potrà rappresentarti in quella fase e sarà lui a occuparsene per te.

3) tieni a mente dal 1° luglio del 2019, per i giudizi di primo e secondo grado è obbligatorio procedere in via telematica alla notificazione del ricorso (a mezzo di posta elettronica certificata) e al deposito degli atti processuali. Resta salva la possibilità di presentare ricorso nella tradizionale forma cartacea per i giudizi di valore fino ai 3 mila euro.

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Ci sono molte più cose da sapere che non possiamo approfondire in questa sede, ma ti è possibile contattarci.

 

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