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Se l’Agenzia delle Entrate non aveva chiesto specificamente un documento, il contribuente ben può produrlo anche dopo. Riformata la sentenza che riteneva il documento inutilizzabile. Accolto il ricorso del contribuente

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Estratto: “l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa non determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa per il mero verificarsi di detta omessa esibizione, ma in presenza del peculiare presupposto, la cui prova incombe sull'Agenzia, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza".

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 16725 del 21 giugno 2019

RILEVATO CHE:

1. F. ricorre con un unico motivo contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n.152/02/13 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, emessa il 23/9/2013, depositata il 17/10/13 e non notificata, che ha rigettato l'appello del contribuente, in controversia concernente l'impugnativa degli avvisi di accertamento per maggiori IRPEF ed addizionali relative all' anno d'imposta 2007;

2. a seguito del ricorso, l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 aprile 2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;

CONSIDERATO CHE:

1.1. con l'unico motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art.32 d.P.R. n.600/73, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; 1.2. il motivo è fondato e va accolto; 1.3. con recentissima pronuncia, questa Corte ha chiarito che "il divieto di utilizzazione in sede contenziosa dei documenti non prodotti in via amministrativa va letto alla luce dei principi di collaborazione e buona fede in senso oggettivo, espressamente enunciati dalla I. n. 212 del 2000, art. 10 (c.d. statuto dei diritti del contribuente), ai quali devono conformarsi sia i contribuenti che l'amministrazione finanziaria; pertanto non è solo il contribuente che deve collaborare, ma anche l'ufficio è tenuto ad ispirare la propria condotta agli anzidetti canoni della lealtà e della collaborazione. Va pertanto ritenuto che l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa non determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa per il mero verificarsi di detta omessa esibizione, ma in presenza del peculiare presupposto, la cui prova incombe sull'Agenzia, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza" (Cassazione civile sez. VI, 08/03/2019, n.6792); nel caso di specie, la C.T.R. ha ritenuto che fosse inutilizzabile la documentazione depositata dal contribuente in sede contenziosa per contrastare l'accertamento sintetico effettuato nei suoi confronti, perchè tale documentazione (attestante la percezione di dividendi) non era stata prodotta in fase amministrativa senza giustificato motivo, limitando il proprio accertamento al mero verificarsi di detta omessa esibizione e prescindendo del tutto dalla verifica dei presupposti, la cui prova incombe sull'Agenzia, dell'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza; per quanto fin qui detto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, perchè faccia corretta applicazione del principio enunciato in relazione alla fattispecie in esame, regolando anche le spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il giorno 10 aprile 2019.

 

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