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Estratto: “i costi sostenuti dalla Banca per il pagamento di somme, a titolo di transazione con i propri clienti, per prevenire l'instaurazione di controversie attinenti alla pretesa responsabilità precontrattuale o contrattuale dell'istituto di credito nell'espletamento dei servizi finanziari (obbligazioni Cirio e bond argentini) sono inerenti all'esercizio dell'impresa e, quindi, deducibili ai sensi dell'art. 109 comma 5 d.p.r. 917/1986". "I costi relativi alla acquisizione e all'utilizzo del diritto di superficie per 72 anni di un immobile da parte di una banca, nel caso di pagamento differito, sono deducibili”.

Estratto: “questa Corte (Cass. civ., n. 23245/2018) ha precisato che l'unico valore rilevante ai fini dell'obbligazione doganale è il valore in dogana e che il valore in dogana di norma coincide col valore di transazione, ossia col prezzo effettivamente pagato o da pagare (Corte giust. 12 dicembre 2013, causa C-116/12, Christodoulou e a., punto 28), sicchè, in linea generale, il valore di transazione resta il metodo prioritario di determinazione; (...) il giudice del gravame ha tenuto conto di tutti gli elementi probatori a disposizione e, in questo ambito di valutazione, ha ritenuto che sussistesse una prevalenza dell'idoneità probatoria degli elementi addotti dalla contribuente rispetto a quelli prospettati dall'Agenzia delle dogane”.