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Estratto: “Ha (...) errato il giudice a quo nel ritenere, implicitamente ma inequivocabilmente, valida la notifica del questionario, tanto da ritenere che la mancata risposta allo stesso avrebbe determinato le conseguenze dell'inutilizzabilità dei documenti e dei dati non forniti dal contribuente, nella fase preventiva all'emissione dell'accertamento, ai sensi dell'art. 25 della legge 18 febbraio 1999, n. 25. (...)Tuttavia, ai fini della prova dei presupposti dell'imposizione erariale, ha errato il giudice a quo, laddove ha tratto dalla mancata risposta del contribuente al questionario, in realtà non notificatogli, valutazioni istruttorie e l'inutilizzabilità della documentazione e dei dati solo successivamente, in sede contenziosa, prodotti dal contribuente”.