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Estratto: “il metodo seguito dall'ufficio per ricostruire i ricavi relativi all'anno 2004 attraverso un mero riferimento alle presunte prenotazioni annotate nei primi quattro mesi dell'anno 2008, si pone infatti in contrasto con il principio fondamentale dell'imposizione fiscale costituito dall'inerenza e riferibilità dei dati ad uno specifico periodo d'imposta, non essendo consentito che l'accertamento operato per un periodo d'imposta possa estendersi in via presuntiva al reddito imponibile di un altro periodo d'imposta in virtù della supposizione della costanza dei flussi reddituali; supposizione che non trova alcun fondamento nel potere dell'Ufficio di avvalersi, nell'accertamento del reddito o del maggior reddito, "di dati e notizie comunque raccolti", dovendo questi riguardare un ben individuato periodo di imposta e non contiene nessuna forza logica presuntiva della supposta costanza”.

Estratto: “non sussiste il denunciato vizio di omessa pronuncia (e la assorbente pronuncia di in fondatezza esonera dalla verifica dell'inammissibilità del motivo, per come eccepita da parte controricorrente), atteso che la CTR ha dato conto del motivo di appello in ordine al quale la pronuncia è ritenuta omessa, evidenziando l'errore dei verificatori ed affermando che le maggiori quantità d'olio vergine acquistato dalla società contribuente sono in realtà inesistenti”.

Estratto: “quanto il concetto di inerenza (come si desume tra l'altro d alla R.M. 28 ottobre 1998, n. 158/ E) non è più legato ai ricavi dell'impresa, ma all'attività della stessa, con la conseguenza che si rendono detraibili tutti i costi relativi all'attività dell'impresa e riferiti ad attività ed operazioni che concorrono a formare il reddito d'impresa. Il principio di inerenza implica infatti che i componenti negativi, per poter essere deducibili, devono essere connessi, anche se indirettamente, alla produzione di ricavi o proventi che concorrono a formare reddito d'impresa. Più precisamente quindi, l'inerenza non è legata ai ricavi dell'impresa ma all'attività da questa esercitata”.