Estratto: “Non è parimenti discusso l'effetto retroattivo della disciplina introdotta dalla legge 296 (Cass., n. 27613 del 2018; cass., n. 20635 del 2015). Deve quindi escludersi che nel caso in esame potesse ancora applicarsi la normativa previgente alla legge 296 e che la mancata evidenziazione in dichiarazione del costo ne comportasse l'indeducibilità”.