Estratto: “ove anche si ammetta (in via d'ipotesi) il carattere simulato della dismissione delle quote sociali da parte del ricorrente, tale (apparente) condotta non avrebbe alcun riflesso sul piano della responsabilità del socio per le obbligazioni della società, in ragione del fatto che, nelle società di capitali (e la disposizione di riferimento per le Srl è l'art. 2462, cod. civ.) «per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.». Tanto è sufficiente al fine di ritenere fondato il primo motivo, nonché la prima censura del terzo motivo (quella per la quale, appunto, nelle società di capitali, delle obbligazioni sociali risponde la società e non il socio)”.
Estratto: “Dalla pronuncia impugnata, estremamente sintetica, si evince che la Commissione regionale, nell'accogliere l'appello dell'Ufficio e nel ricostruire la fattispecie sottoposta al suo esame, confondendo le quote della società con l'immobile della stessa società, ha fatto riferimento alla rivalutazione dell'immobile iscritto nel bilancio della I. s.r.l., anziché alla rivalutazione delle partecipazioni societarie ed alla loro successiva cessione”.