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Estratto: “Equitalia Centro s.p.a., nel riferirsi alla produzione dei “referti di notifica delle cartelle” quale unico onere imposto al notificante, ha fatto impropriamente riferimento alla notifica mediante invio di raccomandata, ove la relata di notifica non è prevista, poiché, in tal caso, la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (Cass. n. 3036/2016; n. 16949/2014). Nel caso che occupa, viceversa, essendo avvenuta la notifica delle cartelle nelle forme ordinarie e non a mezzo dell’invio di raccomandata, l’Agente della Riscossione avrebbe dovuto produrre copia delle cartelle con la relazione di notifica e non soltanto la relazione di notifica, peraltro, nella specie neppure corredata da un estratto di ruolo, in quanto ciò non consente di provare che la relata afferisca ad una determinata cartella anziché ad un’altra”.