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Estratto: “la Regionale ha (...) statuito che il diritto all'agevolazione doveva essere riconosciuto perché non c'era stata alcuna «evasione» di accise; va ad ogni modo osservato che, su di un piano generale, le Sezioni Unite della Corte hanno già avuto occasione di affermare il principio secondo cui, in mancanza di un'espressa previsione di decadenza, il contribuente non può perdere il diritto al beneficio a causa di omesse formalità, beninteso, nella sussistenza dei requisiti sostanziali (Cass. sez. un. n. 21498 del 2004); giurisprudenza che, come noto, è conforme a quella costante della Corte di giust. UE, in tema di tributi armonizzati (in generale, sul noto Equoland case, v. Corte giust. UE sez. VI n. 272 del 2014; più nello specifico, in tema di accise, Corte giust. UE sez. IX n. 418 del 2016); ed è proprio per queste ragioni, cioè per la mancanza di una espressa previsione di decadenza, per la natura solo formale dell'adempimento, non influente sul diritto ad avere l'agevolazione, anche testimoniato dalla sua posteriore abrogazione, oltreché dalla non contestata circostanza che le dichiarazioni annuali avevano permesso al fisco la verifica che nessuna imposta era stata evasa, che la Corte, in pressoché identiche fattispecie, ha riconosciuto l'esenzione (Cass. sez. trib. n. 1985 del 2019; Cass. sez. trib. n. 31618 del 2018)”.

Estratto: “il contribuente che ha dimostrato la sussistenza dei requisiti sostanziali per ottenere lo status di esportatore abituale ha diritto all'applicazione del regime della sospensione d'imposta di cui all'art. 8, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 nei limiti del plafond maturato con riferimento all'anno precedente, anche se ha omesso la dichiarazione IVA relativa a detto anno”.

Estratto: “(…) occorre che l'azione o l'omissione indicata dalla fattispecie sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza (cfr. Cass. 17 marzo 2017, n. 6930; Cass. 3 agosto 2012, n. 14030; Cass. 27 luglio 2012, n. 13494)”.