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Estratto: “non sussiste il denunciato vizio di omessa pronuncia (e la assorbente pronuncia di in fondatezza esonera dalla verifica dell'inammissibilità del motivo, per come eccepita da parte controricorrente), atteso che la CTR ha dato conto del motivo di appello in ordine al quale la pronuncia è ritenuta omessa, evidenziando l'errore dei verificatori ed affermando che le maggiori quantità d'olio vergine acquistato dalla società contribuente sono in realtà inesistenti”.