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Estratto: “a mente dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 23/11, nel caso di atto traslativo di diritto reale immobiliare ove l'alienante abbia dichiarato l'accettazione tacita di eredità, la trascrizione di questa deve ritenersi direttamente conseguente rispetto all'atto traslativo, posto che la trascrizione medesima, in forza dell'art. 2648, comma 3 e.e., viene richiesta sulla base dell'atto che ha importato l'accettazione tacita. Ne consegue la esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, posto che il presupposto di imposta di cui all'art. 10, comma 1 e 2 cit., non è dato dalla accettazione dell'eredità, che in se è antecedente rispetto all'atto di disposizione del diritto ereditato, quanto dalla trascrizione di questa che è possibile in ragione di quanto dichiarato dall'erede nell'atto traslativo del diritto reale e, pertanto, è conseguente a questo”.

Estratto: “ogniqualvolta la pretesa impositiva non trovi riscontro cartolare ed ictu oculi, ma richieda l'accesso ad elementi extratestuali o anche l'esperimento di particolari accertamenti fattuali o valutazioni giuridico-interpretative, l'amministrazione finanziaria non potrà procedere alla notificazione al notaio, nei 60 giorni, dell'avviso di liquidazione integrativo, dovendo invece emettere, secondo le regole generali, avviso di accertamento - per un'imposta che, a quel punto, avrà necessariamente natura complementare - nei confronti delle parti contraenti”.

Massima: “L'agevolazione prevista dal comma 10-ter, dell'art. 35 del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248 del 2006, in materia di cessione di beni immobili strumentali di cui siano parte fondi immobiliari chiusi richiede, ai fini dell'applicabilità delle aliquote ridotte, dei presupposti soggettivi ed oggettivi, ed in particolare, sotto quest'ultimo profilo, che la cessione abbia ad oggetto beni immobili strumentali nell'ambito di una operazione di leasing finanziario. Dalla natura complementare dell'imposta discende l'illegittimità dell'avviso di liquidazione notificato, nel caso di specie, al solo notaio rogante quale sostituto di imposta; ai sensi dell'art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986, la pretesa in questione doveva essere fatta valere con apposito atto di imposizione tributaria, notificato alla parte acquirente ed alla parte venditrice, quale coobbligata in solido, entro il termine di decadenza di tre anni, da ritenere decorrente - in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 2964 c.c. - dalla data della registrazione, a partire dalla quale l'ufficio del registro ha la facoltà di contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato”.