Estratto: “Nel merito deve rilevarsi che la prescrizione decennale da actio iudicati, prevista dall'art. 2953 cod. civ., decorre non dal giorno della pubblicazione della sentenza, ma dal momento del suo passaggio in giudicato (Sez. 3, Sentenza n. 15765 del 10/07/2014) e, se appellata, da quando, con la necessaria declaratoria giudiziale, si dà luogo all'effetto processuale che rende definitiva la decisione (Sez. 1, Sentenza n. 19639 del 07/10/2005). L'effetto di cui all'art. 2953 c.c. sul termine di prescrizione si collega, rispetto all'ottemperanza ex art. 70 proc. trib., a un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, e tale qualità non può che essergli attribuita che dal momento in cui acquista efficacia di giudicato formale”.