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Estratto: “I costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si riferiscono ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa», senza alcuna distinzione tra interessi passivi ed altri costi ed oneri, mentre l'art. 75, comma 5, T.U.I.R. (ora art. 109) pone una disciplina diversa poiché prevede che «Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito»: da tale norma, sicuramente di portata generale per la determinazione del reddito d'impresa, emerge chiara la volontà legislativa di riconoscere un trattamento differenziato per gli interessi passivi rispetto ai vari componenti negativi del reddito d'impresa, nel senso che il diritto alla deducibilità degli interessi è riconosciuto sempre, senza alcun giudizio sulla inerenza, anche se nei limiti della disciplina contenuta nell'art. 63 T.U.I.R. (ora art. 96, indicante la misura e le modalità di calcolo degli interessi passivi deducibili in via generale nella previsione del comma 1, ed in via particolare nella fattispecie disciplinata nel comma 3), donde i principi fissati dalla giurisprudenza sopra richiamata”.

Estratto: “Successivamente il legislatore, con il comma 35, dell'arti della legge 24 dicembre 2007 n.244, norma qualificata di interpretazione autentica, ha previsto la deducibilità degli interessi passivi sostenuti per l'acquisizione di immobili non strumentali. I giudici di merito, quindi, non hanno fatto corretta applicazione della normativa in oggetto, avendo ritenuto indeducibili gli interessi passivi, sui finanziamenti richiesti dalla società contribuente per l'acquisto dell'immobile "meramente patrimoniale", per la mancata inerenza all'attività sociale, stante l'assenza di collegamento alla produzione del reddito d'impresa”.

Estratto: “Il ragionamento della Commissione tributaria regionale segue la scia della giurisprudenza di legittimità che, occupandosi del tema delle operazioni aventi finalità elusive, ha affermato che: «In materia tributaria, costituisce condotta abusiva l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera qualora esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta”.