Estratto: “si deve ritenere che, nel caso in cui l'obbligazione tributaria sia stata assolta nel termine stabilito dal legislatore, non possano maturare accessori di sorta, dato che, prima di tale termine, non si può reputare che la stessa obbligazione sia venuta a scadenza e che, per l'effetto, sia sorto il diritto dell'amministrazione finanziaria alla corresponsione di interessi”.
Massima: “La professione del medico di base è una prestazione di lavoro parasubordinato di collaborazione coordinata e continuativa ed il suo compenso è determinato dal numero di pazienti assistiti che non può superare un determinato tetto massimo. Da ciò discende che la professione di medico, in regime di convenzione con l'azienda sanitaria locale, non realizza la soggettività passiva ai fini Irap ancorché lo stesso impieghi una dipendente part-time con le mansioni di segretaria, il cui impiego non può influire sul reddito del medico di base”.
Estratto: “poiché deve ritenersi come, per provare la qualifica di beneficiano effettivo per l'esenzione da ritenuta sugli interessi, sia sufficiente produrre la certificazione di residenza nello Stato comunitario (ed eventuali oneri aggiuntivi richiesti dall'A.F. italiana non possono ritenersi obbligatori), nonché come i certificati emessi dalle autorità fiscali straniere abbiano valenza probatoria vincolante (cfr. Cass. sez. V n. 1553 del 4-10-2011/3-2-2012), deve prestarsi attenzione ai certificati”.
Massima: “Non è possibile applicare da parte dell'Agenzia della Riscossione, gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di sanzioni, quando viene richiesta la rateizzazione fiscale. In altri termini, in caso di rateizzazione delle cartelle esattoriali, non si possono applicare gli interessi sulle sanzioni, ma solo sul capitale. Ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 602/73, l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Per debiti superiori a 60 mila euro, o quando le richieste di rateazione superino le 72 rate (è prevista quella a 120 rate) l'Agente della Riscossione valuta se davvero esistono le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà sulla base della documentazione fiscale fornita dal richiedente. Secondo l'art. 21 del citato DPR, sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo. Sennonché, l'art. 2 comma 3 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 - che stabilisce che la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi - trova applicazione anche nell'ipotesi di dilazione del pagamento, dove gli interessi di dilazione perseguono le medesime finalità proprie degli interessi comuni. L'art. 2 comma 3 del Decreto Legislativo 472/1997 deve considerarsi, difatti, norma "eccezionale" che prevale sulla regola generale "lex specialis derogat generali".
Massima: “La cartella esattoriale che non riporta il calcolo degli interessi sul debito preteso è nulla in quanto in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario dev'essere motivata per permettere al contribuente di verificare la correttezza del calcolo degli interessi. La cartella di pagamento è un atto impositivo emesso per la riscossione dei tributi non versati. Si tratta, quindi, di un atto tributario e come tale deve essere adeguatamente motivato, secondo le disposizioni dello Statuto dei diritti del Contribuente, in primis per permettere al destinatario la comprensione delle ragioni della notifica dell'atto; in secondo luogo per la verifica della correttezza degli importi intimati, nonché il calcolo degli interessi”.