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Estratto: “in tema di imposta di registro la registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad IVA fruisce, in base al principio dell'alternatività sancito dall'art. 40 del DPR n. 131 dei 1986, dell'applicazione dell'imposta in misura fissa. La diversa soluzione adottata in sede di merito avrebbe trovato giustificazione ove il decreto ingiuntivo avesse riguardato somme pagate dal garante al creditore principale, nel qual caso l'aliquota da applicare sarebbe stata quella proporzionale del 3% sul valore della condanna, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b) della Tariffa, parte l, allegata ai DPR 131/1986, in quanto l'obbligo azionato con tale pretesa da un lato deriverebbe da un rapporto distinto ed autonomo da quello principale e, dall'altro, non si risolverebbe in un corrispettivo o in una prestazione soggetta ad IVA (Cass. sent. n. 20262 dei 9.10.2015; SSUU 18520/19). Nella fattispecie in esame, come già precisato, non è applicabile il principio ora esposto, in quanto non si è trattato di decreto ingiuntivo in rivalsa, bensì di decreto ingiuntivo su acquisto crediti fatturati (oltre tutto per importi superiori a quello che la società gerente aveva corrisposto alla società cedente i crediti in questione)”.