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Estratto: “in tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 70 (ora art. 105) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale disciplina la deducibilità fiscale degli accantonamenti per le indennità di fine rapporto, trova applicazione anche all'indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti, da ritenersi inclusa tra le "indennità per la cessazione di rapporti di agenzia".

Estratto: “la motivazione del giudice di appello, pur avendo colto la ratio dell'indennità da perdita dell'avviamento, ne stravolge la natura, laddove afferma che tale indennità ha natura corrispettiva e, quindi, sarebbe parte del contenuto sinallagmatico del negozio per il fatto che l'indennità va, da un lato, a controbilanciare l'obbligazione di facere di restituzione dell'immobile in capo al conduttore e, dall'altro, va a remunerare l'incremento di valore acquisito dall'immobile. La pronuncia stravolge il significato dell'indennità, sia perché non coglie l'aspetto causale della prestazione indennitaria, che si colloca «a valle» dello scioglimento del contratto (quando il vincolo negoziale non è più esistente), sia perché non individua la funzione tipica dell'indennità, che non è quella di remunerare una prestazione di facere (caratteristica o meno) del conduttore (come vorrebbe la Corte di merito in relazione all'obbligazione di restituzione dell'immobile), ma è quella di compensare le esternalità positive acquisite dal locatore in favore del conduttore. E' proprio questo arricchimento del locatore - e il conseguente impoverimento del conduttore scaturente dalla cessazione del contratto - che è fonte della corresponsione dell'indennità, la quale, lungi dall'essere legata al sinallagma contrattuale, da un lato trova fonte nella legge, dall'altro si colloca al di fuori del nesso sinallagmatico tra prestazione caratteristica del contratto (messa a disposizione dei locali) e corrispettivo (canone), costituendo condizione dell'azione esecutiva di rilascio.”

Estratto: “la CTR ha correttamente ritenuto che la sentenza ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori ha l'effetto di annullare il licenziamento illegittimo con effetto ex tunc, onde il venir meno del licenziamento comporta la continuità del rapporto di lavoro, mai interrotto, rendendo le somme percepite a seguito della sentenza del giudice del lavoro equiparabili ad emolumenti arretrati, i quali (in tale prospettiva, la decisione opera un richiamo a quanto si evince dalla Risoluzione dell'A.d.E. n. 356/E del 23.12.1997) devono essere assoggettati alla stessa tassazione dei redditi sostituiti o perduti. Non appare condivisibile, per converso, la tesi dell'A.d.E., secondo la quale l'indennità liquidata dal giudice del Tribunale di Trento ex art. 18, comma 4, Statuto lav., avendo natura risarcitoria, non potrebbe comunque assimilarsi agli emolumenti arretrati di cui alla lett. b) dell'art. 17, ma dovrebbe rientrare fra le somme "a titolo risarcitorio a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria”.