Estratto: “contrariamente a quanto sostenuto dai primi giudici l'obbligo di motivazione dell'atto accertativo non può ritenersi soddisfatto.
Le ragioni di fatto e di diritto del maggior valore attribuito al bene, riposano, tra l'altro, per stessa ammissione dell'Ente impositore, su pregressi atti di accertamento ICI dagli anni dal 2008 al 2011 le cui notifiche, nonostante l'ordine del giudice, non sono state depositate in questa sede e quindi bisogna concludere che i relativi accertamenti non siano mai entrati nella sfera di conoscenza della parte e vanno pertanto espunti dai presupposti motivazionali dell'atto”.
Estratto: “deve ritenersi che, quando, per univoche e specifiche disposizioni statutarie, un ente non imprenditoriale sia tenuto a realizzare una finalità assistenziale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 tramite la dazione in godimento a terzi bisognosi di immobili di sua proprietà, questa modalità di utilizzo dei cespiti non è di ostacolo, di per sé, al riconoscimento del beneficio previsto dalla disposizione da ultima citata”.