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Estratto: “le condizioni di operatività della contribuente risultano dalla documentazione fiscale emessa per i canoni di affitto e dalla dichiarazione IVA per l'anno 2003", osserva il collegio che una sentenza siffatta non può  essere censurata -come fa l'ufficio con l'odierno ricorso- ai sensi del n. 3 comma 1 art. 360 c.p.c., che contempla la violazione di legge e/o la falsa applicazione di legge; cioè, quanto al primo vizio, erronea individuazione (configurabile sia in positivo -come esistenza- sia in negativo -come inesistenza) della norma e, quanto al secondo vizio, riferimento improprio della fattispecie concreta a quella astratta e, dunque, applicazione erronea della norma al caso concreto”.

Estratto: “In tema di imposta sui redditi d'impresa, il principio dell'inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all'attività d'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea, e, infatti, quale vincolo alla deducibilità dei costi, non discende dall'art. 75, comma 5 (attuale art.109, comma 5), del d.P.R. n. 917 del 1986, che concerne il diverso principio dell'indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti (ferma l'inerenza), cioè la correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili.”

Verifica fiscale dell’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’impresa edile. 3 esempi di casi in cui l’impresa edile ha presentato ricorso e vinto.

Estratto: “sicché l'inerenza non può essere esclusa solo in virtù di un giudizio sulla congruità del costo, salvo dimostrazione da parte dell'amministrazione finanziaria della macroscopica antieconomicità della operazione, che costituisce elemento sintomatico dell'assenza di correlazione della stessa con l'esercizio dell'attività imprenditoriale (Sez. 5, 28 dicembre 2018, n. 33574 e Sez. 5, 17 luglio 2018, n. 18904, in tema di IVA; Sez. 5, 21 novembre 2018, n. 30030, in tema di imposte dirette, nonché Sez. 5, 31 ottobre 2018, n. 27786); iii) la presunzione di veridicità di quanto rappresentato dalle fatture vale qualora le stesse siano redatte in conformità ai requisiti di cui all'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”.