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Massima: “L'amministrazione finanziaria non può disconoscere il regime di non imponibilità dell'Iva applicato ad una cessione intracomunitaria per il solo fatto che il cessionario UE non è iscritto al VIES, se non vi sono seri indizi legati ad una sussistenza di una frode e quando siano rispettati i requisiti sostanziali nelle operazioni messe in atto. Il principio è ormai consolidato ed è stato anche ultimamente riaffermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea quando nello specifico la Corte dichiara che gli artt. 131 e 138 della direttiva 2006/ 112/CE devono essere interpretati nel senso che ostano a che l'amministrazione tributaria di uno Stato neghi l'esenzione dalla imposta sul valore aggiunto di una cessione intracomunitaria per il solo motivo che, al momento di tale cessione, l'acquirente, domiciliato sul territorio dello stato membro di destinazione e titolare di un numero di identificazione dell'imposta sul valore aggiunto valido per le operazioni in tale stato non è iscritto al sistema di scambio di informazioni m materia di imposta sul valore aggiunto e non è assoggettato ad un regime di tassazione degli acquisti intracomunitari, allorché non esiste alcun serio indizio che lasci supporre l'esistenza di una frode ed è dimostrato che sono soddisfatte le condizioni sostanziali dell'esenzione”.

Massima: “In materia di parametri o studi di settore la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma dev'essere integrata, anche sotto il profilo probatorio, con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio. Il contraddittorio con il contribuente costituisce un elemento essenziale ed imprescindibile del giusto procedimento, al fine di realizzare il necessario adeguamento alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo in tal modo emergere gli elementi idonei a commisurare la presunzione alla concreta realtà economica dell'impresa”.