Estratto: “Le argomentazioni della CTR si traducono quindi nella sostanziale omissione della valutazione della documentazione in questione e, quindi, nell'omesso esame di un fatto secondario, dedotto come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto principale, che essa era destinata a dimostrare, a discarico del ragionamento presuntivo utilizzato dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento induttivo (cfr. Cass., 06/07/2018, n. 17720), ovvero l'effettiva dimensione dell'attività svolta dal contribuente, nell'anno d'imposta in questione, quanto meno nella regione in cui ha sede la sua ditta”.