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Estratto: “L'unico atto cui era tenuto a quel punto il giudice regionale era la declaratoria di interruzione del giudizio. Invece, al contrario ed erroneamente, la Commissione Tributaria Regionale dichiarò l'estinzione del giudizio e, altrettanto inspiegabilmente, annullò la decisione di primo grado. L'error iuris in procedendo comporta in conclusione la declaratoria di nullità della sentenza impugnata”.