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Estratto:"l'accettazione dell'eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti erariali, una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che. egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita di eredità (art. 476 cod. civ.), ma della relativa prova l'Amministrazione finanziaria è parte processualmente onerata".

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Estratto: “a mente dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 23/11, nel caso di atto traslativo di diritto reale immobiliare ove l'alienante abbia dichiarato l'accettazione tacita di eredità, la trascrizione di questa deve ritenersi direttamente conseguente rispetto all'atto traslativo, posto che la trascrizione medesima, in forza dell'art. 2648, comma 3 e.e., viene richiesta sulla base dell'atto che ha importato l'accettazione tacita. Ne consegue la esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, posto che il presupposto di imposta di cui all'art. 10, comma 1 e 2 cit., non è dato dalla accettazione dell'eredità, che in se è antecedente rispetto all'atto di disposizione del diritto ereditato, quanto dalla trascrizione di questa che è possibile in ragione di quanto dichiarato dall'erede nell'atto traslativo del diritto reale e, pertanto, è conseguente a questo”.

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Estratto: “riguardo al rilievo da attribuire alle disponibilità finanziaria derivanti da successione ereditaria - sulla base delle quali la CTR ha ritenuto che il contribuente avesse fornito adeguata prova contraria rispetto alla presunzione riveniente dal redditometro. Tale apprezzamento di fatto è riservato al giudice di merito e non è soggetto a sindacato in sede di legittimità”.

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