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Estratto: “la CTR si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado laddove questa ha "legittimamente determinato la percentuale di ricarico del costo del venduto nella misura del 130%  riconoscendola come "corretta" ma senza indicare in base a quali criteri fosse pervenuta a siffatto riconoscimento a parte un generico riferimento alla "antieconomicità dell'attività d'impresa" derivante da indimostrate "gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell'attività esercitata".

Estratto: con lo spiegato motivo, - che, peraltro, alcuna censura articola in relazione allo (specifico) accertamento svolto dal giudice del gravame quanto alle (articolate) caratteristiche del terreno in questione nè individua il fatto decisivo (e, in tesi, diversamente risolutivo) in quanto tale idoneo ad incidere sull'inferenza probatoria tratta in relazione a dette caratteristiche, - la ricorrente finisce col sollecitare un (mero) riesame del materiale probatorio versato nel processo e, così, una rivalutazione dei dati probatori (in tesi) confermativi dell'accertamento di maggior valore dei terreni in contestazione; laddove, com'è evidente, il giudice del gravame ha assolto al compito, a lui riservato, di valutare le fonti di prova offerte dalle parti e di selezionarne la rilevanza in funzione della relativa attendibilità e concludenza (siccome prove ritenute idonee a dimostrare i fatti in contestazione)”.

Estratto: “questa Corte (Cass. civ., n. 23245/2018) ha precisato che l'unico valore rilevante ai fini dell'obbligazione doganale è il valore in dogana e che il valore in dogana di norma coincide col valore di transazione, ossia col prezzo effettivamente pagato o da pagare (Corte giust. 12 dicembre 2013, causa C-116/12, Christodoulou e a., punto 28), sicchè, in linea generale, il valore di transazione resta il metodo prioritario di determinazione; (...) il giudice del gravame ha tenuto conto di tutti gli elementi probatori a disposizione e, in questo ambito di valutazione, ha ritenuto che sussistesse una prevalenza dell'idoneità probatoria degli elementi addotti dalla contribuente rispetto a quelli prospettati dall'Agenzia delle dogane”.

Estratto: “la circostanza della inesistenza di prova in ordine ad un concreto interesse economico delle società sopra indicate ha costituito l'elemento portante dell'assetto argomentativo della pronuncia in esame, ritenuto di fatto propedeutico alla valutazione degli altri elementi e deduzioni cui è pervenuto l'ufficio, ed ha indotto il giudice del gravame a ridurre la significatività degli altri elementi indiziari dedotti, soprattutto quello della inidoneità della contribuente a far fronte, sotto il profilo economico e tecnico, alla realizzazione della prestazione”.