Estratto: “nel giudizio tributario, così come in quello civile, non è precluso al giudice di porre a fondamento della decisione elementi di prova tratti dagli atti di un procedimento penale, ancorché non conclusosi con sentenza irrevocabile: nella specie, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, il giudice d'appello non si è limitato a prendere atto dell'intervenuta archiviazione del procedimento penale instaurato a carico del legale rappresentante di G.C., ma, in base al proprio libero convincimento, ha condiviso gli argomenti di prova logica e presuntiva favorevoli alla società, già evidenziati dal P.M., in ordine alla ritenuta mancanza di un interesse della stessa ad indicare nelle fatture importi inferiori al valore effettivo delle merci”.
Estratto: “CTR ha in effetti semplicemente accertato «in fatto» che il prezzo di vendita finale delle scarpe cinesi, seppur quasi raddoppiato rispetto al valore dichiarato in dogana, «non era indicativo di per sé di alcun illecito fiscale (…) questo accertamento «in fatto» circa la mancanza di prova che i valori dichiarati in dogana fossero davvero inferiori a quelli reali, non può essere aggredito con il «nuovo» art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., atteso che quest'ultimo garantisce la motivazione soltanto «nel minimo costituzionale»; e considerando inoltre che la Regionale ha preso in esame sia l'aggiramento del «contingentamento» all'importazione, reputandolo sì illecito, ma ininfluente, sia il più elevato prezzo di cessione finale delle scarpe oggetto di trading, ritenendolo tuttavia irrilevante (Cass. sez. un. n. 8053 del 2014)”.