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Estratto: “La convenzione bilaterale contro la doppia imposizione non garantiva di per sé, in mancanza di emersione di condizioni di effettiva compensabilità, la parificazione di trattamento dei dividendi distribuiti a società appartenenti ad altri Stati membri rispetto a quelli sedenti in Italia. La Corte europea dunque ha avvertito come l'eliminazione della 'disparità di trattamento' tra società percipienti in ambito UE o SEE rispetto alle percipienti italiane non era garantita dalla disciplina della doppia imposizione e ciò tutte le volte che la società percipiente in altro Stato membro non avesse avuto modo di compensare in tale Stato l'imposta pagata in Italia (a mezzo di ritenuta), perché non tassata nel proprio Stato di appartenenza o non sufficientemente tassata. Deve allora affermarsi la necessità di applicare, anche con effetti retroattivi, quanto stabilito dalla sentenza del 2009, la quale costituisce vera e propria fonte normativa di origine comunitaria”.