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La doppia imposizione fiscale internazionale. 3 cose da sapere

Estratto: “poiché deve ritenersi come, per provare la qualifica di beneficiano effettivo per l'esenzione da ritenuta sugli interessi, sia sufficiente produrre la certificazione di residenza nello Stato comunitario (ed eventuali oneri aggiuntivi richiesti dall'A.F. italiana non possono ritenersi obbligatori), nonché come i certificati emessi dalle autorità fiscali straniere abbiano valenza probatoria vincolante (cfr. Cass. sez. V n. 1553 del 4-10-2011/3-2-2012), deve prestarsi attenzione ai certificati”.