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Estratto: “l'inapplicabilità in sede giudiziaria delle decadenze prescritte per la sola fase amministrativa, con la conseguenza che il contribuente può opporsi, in detta sede, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria; - oggetto del contenzioso tributario è infatti l'accertamento circa la legittimità della pretesa impositiva, quand'anche fondata sulla base di dati forniti dal contribuente; - è agevole rilevare che in tal caso non si verte in tema di dichiarazione integrativa ex art. 2 cit., onde non può escludersi il diritto del contribuente a contestare il provvedimento impositivo, allegando le circostanze, quali anche errori od omissioni presenti nella dichiarazione, che provano l'insussistenza del credito preteso; - pertanto, ove sia l'Erario ad agire, è nella sede processuale, di impugnazione della cartella di pagamento che liquidi quanto indicato erroneamente in dichiarazione, che il contribuente potrà sempre dar prova dell'errore e ottenere l'annullamento dell'atto impugnato”.