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Estratto: “prodotto nel corso del giudizio di primo grado le copie fotostatiche di tali certificati, nonché la copia della raccomandata inviata dallo spedizioniere con cui si richiedeva la restituzione della documentazione afferente ai fatti di causa, oltre alla risposta dello spedizioniere con cui dichiarava di aver depositato gli originali dei certificati presso la dogana. La pronuncia, tuttavia, non affronta in alcun modo tali questioni, facendo riferimento - anche nella parte in fatto - a una vicenda estranea al giudizio”.

Estratto: “Nel merito è comunque condivisibile la tesi della ricorrente in ordine al carattere non ostativo dell'avvenuto avvio della revisione d'ufficio rispetto alla richiesta di revisione su istanza di parte. Nessuna norma, infatti, prevede una simile preclusione. L'art. 11 d.lgs. n. 374 del 1990 si limita a stabilire (comma 1) che «La revisione è eseguita d'ufficio, ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo», senza prevedere un rapporto di alternatività tra l'iniziativa officiosa e quella proveniente dal contribuente che, anzi, sono sullo stesso piano anche con riguardo al termine decadenziale entro il quale l'accertamento in revisione può essere attivato”.