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Estratto:Qualora la parte deduca, con il ricorso introduttivo, l'invalidità a causa dell'omessa notifica e, solo con la memoria ex art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, lamenti la nullità del procedimento notificatorio, a seguito della produzione della relativa documentazione, non si determina una modifica della domanda iniziale o un ampliamento del thema decidendum, poiché la successiva deduzione integra una controeccezione in senso lato, che sarebbe rilevabile anche d'ufficio dal giudice”.

Estratto: “Nel merito è comunque condivisibile la tesi della ricorrente in ordine al carattere non ostativo dell'avvenuto avvio della revisione d'ufficio rispetto alla richiesta di revisione su istanza di parte. Nessuna norma, infatti, prevede una simile preclusione. L'art. 11 d.lgs. n. 374 del 1990 si limita a stabilire (comma 1) che «La revisione è eseguita d'ufficio, ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo», senza prevedere un rapporto di alternatività tra l'iniziativa officiosa e quella proveniente dal contribuente che, anzi, sono sullo stesso piano anche con riguardo al termine decadenziale entro il quale l'accertamento in revisione può essere attivato”.