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Estratto: “la CTR si è attenuta al suddetto principio in merito- che ha fissato i criteri per l'elaborazione del giudizio sull'inerenza avendo ritenuto deducibili, ai fini delle imposte dirette, e detraibili, ai fini Iva, i costi sostenuti dalla contribuente per l'acquisto di beni di arredo in quanto inerenti all'attività di impresa della medesima di produzione e commercio di prodotti agricoli, e ciò in proiezione futura, quale quella di un possibile "incremento delle vendite di olio e vino" mediante l'allestimento dei locali di ristorazione della controllante in svizzera con i mobili acquistati e rivenduti a quest'ultima dalla controllata”.