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Estratto: “si evince chiaramente che la CTR ha esplicato, per ciascun elemento indiziario addotto nell'atto di accertamento e/o valorizzato dai primi Giudici, una argomentata adesione alle tesi esposte dall'appellante, sufficiente ad individuare il procedimento logico che ne ha determinato il convincimento”.

Estratto: "La norma (ndr id est art. 38 D.P.R. 600/1973), dunque, chiede qualcosa in più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte) e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (…) Va chiarito, però, che la prova che deve fornire il contribuente non è tipizzata, sicchè può essere data con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell'elemento valutato, tanto che neppure rileva l'eventuale nullità dell'atto dal punto di vista civilistico”.