GUIDA AL PROCESSO TRIBUTARIO ED AL RICORSO TRIBUTARIO 2024
Estratto: “il primo motivo di ricorso è fondato avendo la CTR omesso di pronunciarsi in ordine alla dedotta prescrizione del credito erariale. Mette conto considerare che questa Corte ha affermato il principio secondo cui l'estinzione del processo comporta, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, cod. civ., il permanere dell'effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando escluso l'effetto permanente dell'interruzione previsto dal secondo comma dello stesso articolo; tale principio vale anche nel caso di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., per mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio”.
Estratto: “individuato quali erano i difetti dell'invito al pagamento tali da renderlo non autonomamente impugnabile; in particolare, il giudice del rinvio ha rilevato la mancanza di 1) indicazione della quantità della merce introdotta illecitamente in Italia, 2) indicazione dell'ammontare dei diritti dovuti in relazione a ciascun quantitativo di merce, 3) specificazione dei termini e dell'organo giurisdizionale al quale avanzare contestazioni rispetto all'atto”.
Estratto: “il recupero dell'ulteriore credito di imposta portato in deduzione dalla società contribuente nell'anno 2004, non poteva essere effettuato mediante l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma richiedeva un previo avviso di recupero di credito di imposta; in difetto di previo avviso di recupero, sarebbe stato necessario quanto meno l'avviso bonario, la cui mancanza rende illegittima la procedura automatizzata”.
Estratto: “la parte ricorrente è tenuta, a pena di inammissibilità del motivo, ad indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, affinché il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale”.
Massima: “E' principio pacifico in materia di IRAP che il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito, ricorre quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione. Infatti, per ricorrere tale condizione, il contribuente non deve risultare inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse ovvero, in assenza di organizzazione, non deve impiegare beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività o avvalersi, in modo non occasionale, di lavoro altrui. Nel caso di specie non è stato correttamente applicato il predetto principio perché il requisito dell'autonoma organizzazione è stato desunto attraverso il notevole costo sostenuto per le spese generali e per il valore elevato del reddito dichiarato dal contribuente, nell'anno di riferimento, in assenza del riscontro di personale dipendente e di beni strumentali rilevanti”.