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Estratto: “l'Agenzia delle Entrate richiama una serie di elementi presuntivi (quali l'acquisto di immobili in Italia e la richiesta di talune autorizzazioni amministrative) il cui valore, a suo avviso, sarebbe stato misconosciuto dalla Commissione Tributaria Regionale e riconduce, altresì, la vicenda nell'ambito della violazione degli artt. 20 D.Lgs. 74/200 e 654 cod. proc. pen., alla luce dell'autonomia tra il giudizio penale e quello tributario, ma, per tale via, chiedendo una diversa valutazione dell'iter decisorio del giudice di secondo grado al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (sul punto, fra le altre, Cass. n. 19547 del 2017). 3.3. Il ricorso deve, quindi, essere respinto”.