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Estratto: “la sentenza impugnata si è limitata ad aderire, in modo acritico, al risultato dell'accertamento fiscale e alla decisione di primo grado, senza spiegare il percorso argomentativo seguìto per giungere a tale conclusione e omettendo completamente di esaminare tutti i fatti (sopra elencati), rispondenti all'accezione di cui al n. 5, dell'art. 360, cod. proc. civ., che la contribuente aveva allegato per ribaltare la ricostruzione induttiva dei ricavi compiuta dall'Amministrazione finanziaria, il cui esame, ove fosse stato eseguito in modo puntuale e rigoroso, avrebbe potuto determinare un risultato conoscitivo diverso”.

Estratto: la CTR, peraltro, ha del tutto omesso di specificare i presupposti in fatto idonei ad individuare le specifiche ragioni della valutazione, sicché resta oscuro quali siano le incongruenze e le presunzioni che, in concreto, avrebbero dignità di legittimare la modalità induttiva di rettifica”.