Estratto: “non v'è dubbio che l'impugnazione del ruolo sia pienamente ammissibile e che i secondi giudici siano incorsi nell'errore e nell'omissione censurati, laddove hanno ritenuto che il ruolo, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non poteva essere impugnato autonomamente dalla cartella (v. sentenza pag. 2-3-: "ruolo e cartella costituiscono un unico atto impugnabile non separabili...")”.
Estratto: “l'i.r.a.p. non è un'imposta sul reddito, bensì un'imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, ha rilevato che mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta, per difetto del suo necessario presupposto, l'autonoma organizzazione”.