Estratto: “qualora sussista, come nel caso in esame, una normativa specifica che disciplini il contraddittorio endoprocedimentale, la previsione di cui all'art. 12, comma 7, cit., si applica a tutti i tributi, quindi anche ai tributati armonizzati, sicchè, ove sia avvenuto un accesso degli accertatori presso i locali dell'impresa, trova sicura applicazione generale, e senza distinzione tra tributi armonizzati e non, l'obbligo di contraddittorio; ne consegue che correttamente il giudice del gravame ha ritenuto che, nella fattispecie, l'avviso di accertamento, emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal processo verbale di constatazione, era da considerarsi illegittimo per violazione del diritto al contraddittorio; né assume pregio l'ulteriore contestazione in ordine alla sussistenza delle ragioni di urgenza; è vero che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. civ., 16 marzo 2016, n. 5137), il vizio invalidante l'avviso di accertamento non consiste nella omessa enunciazione dei motivi di urgenza che hanno determinato l'emissione anticipata dell'atto, bensì nell'effettiva assenza di specifiche ragioni di urgenza riferite al rapporto tributario controverso e, pertanto, compete all'amministrazione interessata fornire la prova della concreta ricorrenza, all'epoca dell'emissione, di siffatto requisito esonerativo dall'osservanza del termine; tuttavia, il motivo di ricorso in esame si limita ad affermare che la ragione di urgenza non deve essere indicata nell'avviso di accertamento, ma è l'urgenza che appare sussistere in base ad elementi ragionevoli, sicchè essa è motivata”.