Estratto: “Le argomentazioni della Commissione, condivisibili o meno, non evidenziano salti logici o errori materiali. Evidenziano un ragionamento nel quale il giudice regionale ha preso in considerazione i vari elementi presuntivi raccolti, i dati oggettivi incontestati, e ne ha tratto specifiche conclusioni. Trattasi di un giudizio di merito che, in assenza di incoerenze logiche, non trova censure in sede di legittimità”.