Estratto: “Il provvedimento impugnato, nel dare prevalenza esclusiva all'inserimento del terreno in PRG, non ha valutato la presenza di vincoli più o meno limitanti la potenzialità edificatoria, considerando la diversità tra vincoli di inedificabilità assoluta (nella specie derivanti dallo strumento regionale, avente portata prevalente sul piano regolatore comunale), come tali idonei ad escludere la natura edificabile dell'area interessata (….) ancorchè posti da strumenti regionali, i quali prevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale, e vincoli di inedificabilità specifica, i quali, invece, possono incidere unicamente sul valore venale dell'immobile”.
Estratto: “La CTR ha dato esclusiva valenza all'inserimento del terreno in PRG, senza considerare il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, se è pur vero che per le aree ricomprese nel PRG l'edificabilità può essere esclusa solo da vincoli assoluti, vincoli specifici possono incidere unicamente sul valore venale dell'immobile, da stimare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie”.