L’avviso di accertamento conteneva pretese non provate dall’Agenzia delle Entrate. La stessa non ha provato la fittizietà del contratto. Accertamento integralmente annullato.
Anche senza fatture il contribuente può provare il diritto alla detrazione. Contribuente vince anche in Cassazione. Agenzia dovrà inoltre rimborsare le spese.
Spese di sponsorizzazione. Il costo non era sproporzionato rispetto al ritorno. La correlazione si verifica in riferimento non al ritorno ma all’attività imprenditoriale. Il contribuente ottiene l’annullamento dell’avviso.
Confermata anche in appello la nullità della richiesta IVA dell’Agenzia delle Entrate. L’interpretazione corretta sul momento in cui sorge la necessità del pagamento IVA è quella del contribuente.
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