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Motivazione soltanto apparente sulla fondatezza della pretesa del Fisco. I giudici di legittimità accolgono il ricorso della società contribuente.

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Estratto: “Non è dato comprendere, infatti, in mancanza di qualsiasi esplicitazione sul punto, le ragioni per le quali il Giudice di appello dopo avere censurato la legittimità dell'atto impositivo perché privo dei necessari riscontri e basato su una metodologia inaccettabile, sia giunto alla conclusione di ritenere, comunque, la fondatezza della pretesa impositiva nella ridotta misura del 50%.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Sentenza numero 23857 del 25 settembre 2019

Fatti di causa

La società A. s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, propose ricorso avverso l'avviso di accertamento con il quale, ai sensi degli artt. 39 e 40 d.p.r. n.600/73 e 54 d.p.r. n.633/1972 ed ai fini dell'IRES, dell'IRAP e dell'IVA dell'anno di imposta 2005, l'Amministrazione finanziaria, all'esito della documentazione esibita in risposta al questionario, aveva riscontrato una serie di incongruenze, in relazione alla valutazione delle rimanenze di fine esercizio, alla percentuale di ricarico e alla mancata deduzione di costi per carburanti.

La Commissione Tributaria Provinciale accolse il ricorso, ritenendo che l'Ufficio avesse applicato una media aritmetica semplice e non ponderata, ricavata da un limitato numero di fatture mentre i prodotti presentavano tra loro notevoli diversità. La decisione, appellata dall'Agenzia delle entrate, è stata parzialmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania (d'ora in poi C.T.R.), la quale ha ridotto i ricavi accertati del 50%.

A fondamento della decisione il Giudice di appello poneva l'argomentazione secondo cui la mera applicazione di una percentuale di ricarico, diversa da quella risultante dallo studio di settore, non era sufficiente ai fini dell'accertamento di un maggior reddito d'impresa e la considerazione che l'Ufficio aveva effettuato una valutazione delle rimanenze, solo su base documentale, arrivando a delle conclusioni che/dal punto di vista tecnico/ erano inaccettabili.

Avverso la sentenza la Società ha proposto ricorso per cassazione su due motivi cui resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

A. s.r.l. ha depositato memoria ai sensi dell'art.378 cod.proc.civ.

Ragioni della decisione

 1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art.360, I comma, n.4 cod.proc.civ., la ricorrente denuncia la sentenza impugnata di omessa motivazione ovvero di intrinseca contraddittorietà.

 Secondo la prospettazione difensiva nella decisione della C.T.R. mancherebbero del tutto i motivi in base ai quali il Giudice di appello, pur avendo ribadito l'integrale illegittimità dell'accertamento, lo abbia, poi, ritenuto parzialmente valido nella ridotta misura del 50%.

 2 Con il secondo motivo, avanzato in subordine, si deduce, ai sensi dell'art.360, I comma, n.3 cod.proc.civ., la violazione degli artt.39 e 42 del d.P.R. n. 600/73, 54 e 56 d.P.R. n.633/72, nonché degli artt. 2697 e 2729 cod.civ. laddove la C.T.R., nel rideterminare il reddito accertato con una riduzione del 50% avrebbe violato la normativa invocata, in base alla quale l'atto impositivo era integralmente illegittimo perché mancante di motivazione e fondato su presunzioni non assistite dai caratteri di cui all' art. 2729 cod.civ.

3 Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

Questa Corte a Sezioni unite, con la sentenza n.8053 del 7/4/2014, ha statuito il seguente principio:« La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione».

Tale principio è stato, ulteriormente specificato, sempre dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 22232 del 03/11/2016, hanno ulteriormente statuito che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture».

3.1 Nel caso in esame, ricorre l'ipotesi di motivazione, benché graficamente esistente, meramente apparente.

Non è dato comprendere, infatti, in mancanza di qualsiasi esplicitazione sul punto, le ragioni per le quali il Giudice di appello dopo avere censurato la legittimità dell'atto impositivo perché privo dei necessari riscontri e basato su una metodologia inaccettabile, sia giunto alla conclusione di ritenere, comunque, la fondatezza della pretesa impositiva nella ridotta misura del 50%.

4.In conclusione, pertanto, in accoglimento del primo motivo ed assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, perché provveda al riesame fornendo congrua motivazione e regoli le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

 

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