Estratto: “essendo il diritto di superficie un diritto reale, è pienamente applicabile l'art. 9 comma 5 del TUIR, implicante l'equiparazione della disciplina fiscale relativa alle cessioni a titolo oneroso della piena proprietà degli immobili agli atti che importano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento. Per la persona fisica, il corrispettivo derivante dalla cessione del diritto di superficie costituisce dunque reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. b), del Tuir, qualora si tratti di area fabbricabile(…). In caso di terreno agricolo, invece, nessuna tassazione, salvo che non siano trascorsi almeno cinque anni dall'acquisto. Infatti, il reddito afferente a tale corrispettivo non può essere inquadrato tra i redditi diversi ed in particolare tra quelli derivanti dall'assunzione di obblighi di permettere di cui all'art. 67, lett. 1), del Tuir - come preteso dall'Ufficio(...)”.
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Sentenza del 22/01/2020 n. 61 - Comm. Trib. Reg. per il Molise Sezione/Collegio 1
Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, come in atti rappresentata, ha proposto appello (…..) avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di …… (CTP) n. …… con la quale si accoglieva il ricorso di ……, con annullamento di avviso di accertamento per redditi relativi all'anno 2011.
Nell'appello l'appellante si duole che la sentenza è illegittima perché il giudice di primo grado ha violato l'art. 112 cpc cd. ultrapetitum. in quanto l'appellata non ricorreva per i redditi di fabbricati accertati pari ad euro 553,00.
In secondo luogo ha errato il giudice laddove non ha rilevato che nel caso di cessione del diritto di superficie de qua, acquistato da meno di cinque anni, va pagata la plusvalenza che è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta ed il costo di acquisto del diritto.
Chiede pertanto in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento integrale dell'appello con vittoria delle spese.
Si costituisce in giudizio ……. sostenendo che l'impugnazione è inammissibile e comunque infondata poiché non vi è alcun errore o difetto di motivazione.
Chiede pertanto il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va confermata la sentenza di primo grado.
In via preliminare si rileva che per la doglianza dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado ha violato l'art. 112 cpc cd. ultrapetitum in quanto l'appellata non ricorreva per i redditi di fabbricati accertati pari ad euro 553,00 in primo grado è stata richiesta dall'appellato già ricorrente la nullità dell'intero atto sicchè non si è al cospetto del vizio dell'ultrapetizione come sostenuto dall'appellante.
Quanto alla doglianza secondo cui ha errato il giudice laddove non ha rilevato che nel caso di cessione del diritto di superficie de qua, acquistato da meno di cinque anni, va pagata la plusvalenza che è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta ed il costo di acquisto del diritto si osserva quanto segue.
Il DPR n. 917-86 stabilisce all'art. 67 che sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici; b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.
Per Cass. Sez.5 -Sentenza n. 15333 del 04/07/2014 (Rv. 631552 - 01) in materia di imposta sui redditi, la plusvalenza derivante da cessione del diritto di superficie dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dall'acquisto dell'immobile non è soggetta a tassazione come "reddito diverso" ex art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b) o 1), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, qualora abbia ad oggetto un terreno agricolo, atteso che, da un lato, la lett. b) è applicabile solo alle aree fabbricabili e, dall'altro, la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà, prevista dall'art. 9, comma 5, dello stesso decreto, non consente di ricondurre l'obbligo di concedere a terzi l'utilizzo di un terreno agli obblighi "di permettere", di cui alla lett. 1), che si riferiscono a diritti personali piuttosto che a diritti reali.
Anche per Cassazione n. 14847-18 non risultano imponibili i corrispettivi per cessione di diritto di superficie su terreni agricoli. ".
Come statuito da questa Corte (Cass. 15333/2014) il proprietario del fondo può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà, ex art. 952 c.c., con ciò mantenendo distinta la proprietà del suolo dalla proprietà della costruzione, applicandosi al corrispettivo conseguito dalla cessione a titolo oneroso del diritto superficie, l'art. 9, comma 5, del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel quale si stabilisce che le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso si applicano anche nei confronti degli atti che importano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento.
L'art. 67 lett. b) del TUIR include la tassazione fra i redditi diversi "le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più dì cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione".
2.2. Ora, essendo il diritto di superficie un diritto reale, è pienamente applicabile l'art. 9 comma 5 del TUIR, implicante l'equiparazione della disciplina fiscale relativa alle cessioni a titolo oneroso della piena proprietà degli immobili agli atti che importano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento. Per la persona fisica, il corrispettivo derivante dalla cessione del diritto di superficie costituisce dunque reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. b), del Tuir, qualora si tratti di area fabbricabile (sarà tassata la differenza tra il costo, rivalutato e maggiorato delle spese, ed il prezzo di vendita).
2.3.In caso di terreno agricolo, invece, nessuna tassazione, salvo che non siano trascorsi almeno cinque anni dall'acquisto. Infatti, il reddito afferente a tale corrispettivo non può essere inquadrato tra i redditi diversi ed in particolare tra quelli derivanti dall'assunzione di obblighi di permettere di cui all'art. 67, lett. 1), del Tuir - come preteso dall'Ufficio - in quanto, da un lato, la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà, correlata all'art. 9, comma 5 del TUIR, non consente, neanche, l'applicazione dell'art. 67, lett. l), del TUIR, in relazione all'obbligo di permettere (concedere a terzi l'utilizzo del terreno), e, dall'altro lato, i redditi determinati dall'assunzione di obblighi, cui fa riferimento tale ultima disposizione, vanno ricollegati specificatamente a diritti personali, piuttosto che a diritti reali.
E, nel caso di diritto di superficie, si è indiscutibilmente in presenza di diritti reali." Pertanto condividendo tali principi giurisprudenziali si ritiene che trattandosi di un terreno agrario posseduto peraltro oltre il limite temporale di cinque anni non risulta tassabile l'importo ricevuto quale corrispettivo per la cessione del diritto di superficie.
Nel merito le doglianze dell'appellante sono dunque infondate e non sono tali da determinare la riforma della sentenza.
Ne deriva il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Commissione rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1500,00 con distrazioni.
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