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Odontotecnico: il numero di protesi realizzate non basta a giustificare un maggior reddito

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Odontotecnico: il numero di protesi realizzate non basta a giustificare un maggior reddito

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L’attività di fabbricazione o riparazione di protesi dentarie offre importanti opportunità di lavoro a chi, anche non in possesso di una laurea, intende operare in ambito sanitario.

Creazione di protesi fisse, mobili, scheletrate, apparecchi ortodontici, sono le attività di cui si occupa l’odontotecnico che agisce sulla base delle impronte dentali e delle radiografie fornite dall’odontoiatra. Egli, infatti, lavora a stretto contatto con l’odontoiatra, ovvero il medico dentista dietro incarico del quale è chiamato a realizzare gli apparecchi.

In particolare, l’odontotecnico non ha la possibilità di eseguire alcun intervento nella bocca del paziente ma si limita alla produzione e riparazione di protesi dentarie ed alla fabbricazione di apparecchi ortodontici.

La carriera di odontotecnico richiede tuttavia un modesto investimento, primo fra tutti formativo. Per esercitare la professione di odontotecnico bisogna, infatti, conseguire il diploma in Operatore meccanico del settore Odontotecnico e poi superare l’esame per l'abilitazione all'esercizio della professione.

Generalmente questo tecnico specializzato nella produzione di dispositivi del cavo orale opera all’interno di laboratori attrezzati dove si occupa della realizzazione di calchi in gesso, ricostruzione dei denti artificiali e fabbricazione di apparecchi ortodontici atti a correggere le malformazioni della mascella, dei denti o del palato.

Per svolgere la sua attività l’odontotecnico necessita, quindi, di varie attrezzature tra i quali banchi, forni, puntatrici, vaporiere, duplicatori, essiccatori, vibratori, miscelatori, ecc. i quali hanno un costo non indifferente.

L’odontotecnico può svolgere la sua professione in qualità di lavoratore autonomo, all’interno di un suo studio professionale, oppure in qualità di lavoratore dipendente all’interno di strutture sia pubbliche che private.

Nel primo caso egli allestisce un suo laboratorio odontotecnico che è considerata alla stregua di una vera e propria ditta artigiana, iscritta alla Camera di Commercio.

Al di là del possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per esercitare questa attività, l’odontotecnico, quando opera in libera professione, deve sottostare a frequenti controlli ed accertamenti fiscali.

Questi sono tesi a ricostruire il suo volume d’affari ipotizzando che siano stati attuati dei comportamenti evasivi. L’accusa è che il tecnico dentale abbia attuato il totale occultamento dei corrispettivi conseguiti oppure una sottofatturazione delle sue prestazioni.

I funzionari della Guardia di Finanza tentano, in primis, di operare una ricostruzione indiretta dei ricavi partendo dal consumo di materie prime utilizzate per i vari tipi di prestazioni. In particolare il controllo verte sui consumi di denti, cercando di capire se essi sono stati adoperati per la costruzione di protesi fatturate, oppure sono rimasti giacenti in magazzino.

L’assunto da cui partono gli accertatori è che se i consumi sono superiori ai denti utilizzati, allora certamente vi sono delle prestazioni non fatturate. Al contrario, se i consumi sono inferiori alle vendite, allora è probabile che l’odontotecnico abbia fatto degli acquisti in nero.

Si tratta di presunzioni che, basandosi sul consumo medio, devono avere un riscontro concreto e soprattutto devono essere stabilite in contraddittorio con il tecnico. Solo quest’ultimo, infatti, in base allo svolgimento del suo lavoro, alla sua esperienza può indicare quante protesi è in grado di ottenere con un certo quantitativo di materiale. In questo settore sono frequenti gli errori e la possibilità di rifare un dente o una protesi sono ipotesi all’ordine del giorno.

Inoltre, bisogna considerare che la quantità di materie prime dipende anche dal peso specifico della lega utilizzata per ogni dente, oltre che dal tipo di manufatto.

Vi sono diverse variabili che possono perciò incidere nella resa dei materiali acquistati per la produzione.

Per questi motivi è difficile operare un ricostruzione indiretta dei ricavi conseguiti da un odontotecnico.

Vi è da dire, inoltre, che gli accertatori devono prendere in esame diversi fattori che incidono sul volume d’affari del professionista tra i quali la capacità del laboratorio di produrre servizi o manufatti, l’impiego di eventuale collaboratori, la modernità delle attrezzature impiegate. È chiaro che attrezzi più obsoleti hanno capacità di performace diverse rispetto a quelle più moderne. Elementi tutti che vengono osservati con superficialità e senza scavare a fondo nell’effettiva capacità di resa dei materiali impiegati dal singolo odontotecnico. E ciò in quanto il tempo di lavoro desumibile dalle fatture potrebbe non corrispondere all’effettiva capacità di lavoro del laboratorio e del tecnico. Si tenga conto che la correlazione tra ore di lavoro o numero di protesi prodotte non può essere assoluto, anche perché all’interno di un laboratorio bisogna considerare dei tempi morti o di dispersione della manodopera.

Bisogna poi precisare che di sovente nei laboratori di odontotecnica i professionisti si specializzano nella realizzazione di un solo tipo di protesi, ad esempio protesi mobili in resina o lavori di protesi fissa in resina e ceramica. Per queste ragioni i verificatori dovranno adoperare un esame approfondito, partendo dall’esame delle fatture emesse dall’odontotecnico e cercare di capire, anche sulla base delle precisazioni fornite dal professionista, quali tipo di prestazioni sono dai lui generalmente effettuate e contabilizzate.

Altra questione oggetto di discussione è poi quella che riguarda la quantificazione delle prestazioni di riparazione di protesi, che accadono molto frequentemente. In questo caso, al di là della difficoltà a quantificare in maniera corretta ogni singolo intervento ed il suo costo, la denuncia è quella di evadere completamente il fisco, avendo il tecnico contatti diretti con i pazienti i quali non hanno interesse al rilascio di fattura.

In sostanza, la determinazione dei tempi per la costruzione o riparazione di una protesi, è alquanto variabile e deve avvenire necessariamente in contraddittorio col contribuente, ovvero operando un confronto proficuo, che lasci al tecnico la possibilità di spiegare anche il contenuto di fatture generiche.

È chiaro, comunque, che delle lievi differenze o scostamenti rispetto a quanto dichiarato, non possono giustificare una rettifica in aumento del reddito.

Per tutti questi motivi gli accertamenti portati avanti dall’Agenzia delle Entrate che si adopera per riprendere a tassazione presunti ricavi conseguiti dall’odontotecnico "in nero", diventano oggetto di contenzioso davanti alle commissioni tributarie.

La ragione principale è quella di impedire l’effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente, come è accaduto nei seguenti casi.

Corte di Cassazione, V Sez. Civile, sentenza n. 12272 del 18/05/2018

Questo caso ha preso avvio da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate accertava un maggior reddito di impresa non dichiarato da un odontotecnico e liquidava maggiori imposte a titolo di Irpef, Irap ed Iva.

In particolare, all'esito di una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza e previa  ricostruzione induttiva del reddito basata sui dati bancari, venivano comminate al professionista sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione I.V.A. ed omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura.

L’odontotecnico ha presentato ricorso lamentando l’infondatezza della pretesa impositiva. A suo avviso l’Amministrazione finanziaria avrebbe effettuato una errata ricostruzione del reddito derivante dalla sua attività professionale basandosi esclusivamente sulle indagini bancarie.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente ritenendo insufficiente l’indagine bancaria svolta dall’Agenzia delle Entrate. In particolare la Corte ha precisato che i prelevamenti ed i versamenti svolti sui conti correnti bancari, non annotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti nell’attività svolta dal contribuente, solo nel caso degli imprenditori e non anche nel caso dei  lavoratori autonomi o dei professionisti intellettuali, come nel caso dell’odontotecnico.

Comm. Trib. Reg. della Campania, sentenza n. 293/2008

In questa vicenda, a seguito di una verifica fiscale portata avanti dalla Guardia di Finanza a carico di un esercente odontotecnico, basata sugli accertamenti bancari effettuati sul conto corrente bancario a lui intestato e su quello cointestato alla moglie, l'amministrazione finanziaria assegnava al contribuente un termine per giustificare gli addebiti e gli accrediti rilevati.

Ritenendo le giustificazioni fornite dal contribuente parziali, l’Agenzia delle Entrate operava una ricostruzione induttiva dei redditi e notificava all’odontotecnico tre distinti avvisi di accertamento, con cui veniva determinato un maggior reddito di impresa.

La C.T.R. della Campania accoglieva parzialmente l'appello presentato dall’odontotecnico ritenendo che quest’ultimo avesse fornito tutta la documentazione indispensabile per ricostruire i movimenti bancari. Egli avrebbe dunque fatto tutto il possibile per dimostrare la sua reale capacità contributiva.

Per la commissione tributaria, infatti, la dichiarazione dei redditi presentata dalla contribuente era assolutamente attendibile e veritiera. I giudici hanno così reputato infondato l'accertamento operato dall'ufficio finanziario, ritenendo altresì errato il metodo di calcolo utilizzato.

Corte di Cassazione, V Sez. Civile, sentenza n. 12272 del 18/05/2018

Questo ultimo caso, infine, vede protagonista l'Agenzia delle Entrate che propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva riconosciuto ad un odontotecnico il rimborso dell'IRAP, in quanto la sua attività non costituiva un’autonoma organizzazione. Per i giudici della commissione il tecnico svolgeva la sua attività senza dipendenti o collaboratori, utilizzando beni strumentali di modesto valore, ed avvalendosi di una struttura elementare. Si trattava, insomma, di quelle dotazioni minime indispensabili per lo svolgimento della sua attività che non potevano giustificare l’esistenza di una vera e propria organizzazione.

L’Agenzia delle Entrate lamentava, invece, la mancanza di prove fornite dall’odontotecnico relativamente alla mancanza di un’autonoma organizzazione.

La Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ritenendo insufficiente le sue motivazioni. L’Ufficio, infatti, non avrebbe indicato in cifre o dati la prova di un’autonoma organizzazione da parte del professionista limitandosi a formulare delle accuse del tutto generiche ed inadeguate.

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