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Estratto: “atteso che il giudice tributario non ha poteri di equità sostitutiva, sicché è tenuto a motivare i propri giudizi estimativi in relazione al materiale istruttorio acquisito al processo”.

Estratto: “posto che nell'ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, la reintroduzione con effetto retroattivo della presunzione semplice, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della I. n. 88/2009, che ha modificato l'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e l'art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, ha soppresso la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dall'art. 35 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in I. 4 agosto 2006, n. 248”.

Estratto: “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente” (…) “alla luce dei principi enunciati, la sentenza impugnata risulta censurabile sotto il profilo della violazione di legge, poiché il giudice di appello non ha considerato l'entità dello scostamento, che risulta molto modesto nel caso in esame, tanto che non può ritenersi che si sia verificata una divergenza significativa, tale da giustificare l'emissione dell'avviso di accertamento sulla base degli studi di settore”.

Estratto: “La CTR ha errato nel ritenere correttamente motivato l'avviso di accertamento, nel ritenere fondato il ricorso al metodo induttivo, nel ritenere dotate di valenza probatoria le presunzioni derivanti dall'uso dei parametri”.

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Estratto: “secondo la giurisprudenza di questa Corte, «nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione”.

Estratto: “la motivazione sul punto non può certo dirsi omessa proprio perché la sentenza impugnata ha preso posizione sulla effettiva esistenza dei contratti in discussione, sicché anche il denunciato vizio ex art. 360, primo -comma, n. 5, cod. proc. civ. investe profili riconducibili al semplice difetto di motivazione, e non già alla «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», alla «motivazione apparente», al «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e alla «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», unici profili ormai censurabili ai sensi della rinnovata formulazione della disposizione richiamata, applicabile ratione temporis, secondo il ben noto arresto di Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014”.

Estratto: “applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, non è dubbio che il contribuente abbia omesso la dichiarazione relativa agli anni d'imposta 2006 e 2007; tuttavia i presupposti per la riconoscibilità del credito IVA di cui si discute non risultano affatto contestati dall'Amministrazione finanziaria, sicché erroneamente la CTR li ha ritenuti non provati”.

Estratto: “come correttamente rilevato dal giudice di merito, la condotta di L. s.r.l. non è sussumibile nella previsione dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, che riguarda unicamente gli omessi e ritardati pagamenti; 2.6. e, poiché la contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata pacificamente effettuata in riferimento a tale ultima disposizione, inapplicabile al caso di specie, il ricorso va respinto”.