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Estratto: nel ricorso il contribuente ha indicato l'allegazione della relativa documentazione al ricorso di primo grado, deve considerarsi che in tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione (Cass., 03/05/2018, n. 10480)”.

Estratto: “La sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio reca quindi una motivazione in diritto che, quantunque ellittica (la sentenza non dice che il terreno era incluso in un piano avente valore di piano particolareggiato di esecuzione, destinato ad edilizia residenziale fino da epoca antecedente alla stipula del contratto; dice invece che con delibera di epoca successiva, a quel terreno, in quanto incluso in un tale piano venne attribuita una certa cubatura), é tuttavia riferita ad un dato (la delibera del 28 marzo 2012) che, al contrario di quanto sostenuto dall'Agenzia, è rilevante (la delibera è sì successiva alla stipula del contratto di acquisto e tuttavia dà conto della inclusione del terreno in un piano di zona e tale inclusione è pacificamente antecedente alla stipula del contratto) ed è quindi corretta”.

Estratto: «In tema di imposte sui redditi di impresa, la sopravvenienza attiva, di cui all'art. 88, TUIR (già art. 55), si realizza quando viene meno una passività effettivamente esistente e non in presenza di una passività fittizia, ossia della originaria insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi».

Estratto: “poiché la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con a spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, ne consegue che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento, in quanto unico documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, comporta l'inammissibilità del ricorso, non potendosi accertare l'effettiva e valida instaurazione del contraddittorio, mancando la costituzione in giudizio della controparte (cfr. Cass., ord., 31 ottobre 2017, n. 25912; Cass. 10 aprile 2013, n. 8717; Cass. 7 settembre 2018, n.21852)”.

Estratto: “L'unico atto cui era tenuto a quel punto il giudice regionale era la declaratoria di interruzione del giudizio. Invece, al contrario ed erroneamente, la Commissione Tributaria Regionale dichiarò l'estinzione del giudizio e, altrettanto inspiegabilmente, annullò la decisione di primo grado. L'error iuris in procedendo comporta in conclusione la declaratoria di nullità della sentenza impugnata”.

Estratto: La risposta negativa del fisco a un interpello disapplicativo è atto impugnabile, anche se non rientra tra quelli elencati dall'art. 19 d.Ig. n. 546/1992. Esso, infatti, ha la capacità di incidere immediatamente sulla sfera giuridica del destinatario e quindi non può negarsi che il contribuente abbia l'interesse, ex art. 100 c.p.c., ad invocare il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell'atto in esame". Come chiarito, infatti, nella pronuncia 05/10/2012 n.17010 "La natura tassativa - e quindi soggetta ad interpretazione rigorosa - dell'elencazione degli atti contenuta nel citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art, 19, con il correlato onere di impugnazione a pena di cristallizzazione della pretesa in essi contenuta, non comporta, tuttavia, che l'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati sia in ogni caso da ritenere inammissibile (...)”.

Estratto: Va anche detto, peraltro, sempre ai fini della valutazione sulla corretta interpretazione delle norme, che i fatti di causa non emergono in maniera così chiara dalla sentenza, la quale in apertura di motivazione esclude che il consorzio abbia reso un servizio alla società ricorrente nell'anno di riferimento, ma poi, nella seconda parte, qualifica i costi di cui alle fatture come "costi di gestione" dell'area assegnata alla ricorrente, e non potendosi, allo stato, interpretare la situazione se non nel senso che la gestione suddetta fosse svolta da parte del consorzio, evidentemente nell'interesse della ricorrente e per lo svolgimento dell'attività di impresa”.