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Stabile organizzazione di società estera in Italia: 3 cose da sapere

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Stabile organizzazione di società estera in Italia: 3 cose da sapere

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Possiedi una società estera in Italia? Sei a conoscenza delle novità legislative in materia di Stabile organizzazione e dei nuovi criteri previsti?

Fai attenzione: se prima la tua società estera poteva non configurare la Stabile organizzazione (e, quindi, non essere soggetta al relativo bagaglio fiscale), adesso, con le nuove disposizioni potrebbe essere cambiato tutto!

In questo articolo vedremo insieme 3 cose che dovresti assolutamente conoscere in materia di Stabile organizzazione di società estera in Italia alla luce dei recenti aggiornamenti.

Andiamo con ordine.

Cosa si intende per “Stabile organizzazione”?

La definizione di stabile organizzazione è contenuta nell'attuazione dei Report finali del Progetto BEPS e nell'attuazione della Convenzione OCSE contro le Doppie Imposizioni.

Diciamo subito che per parlare di stabile organizzazione di una società estera in Italia è necessaria una presenza continuativa e durevole della stessa nel territorio dello Stato italiano.

La Legge n. 205/2017 ha profondamente innovato la disciplina della stabile organizzazione ed ai criteri per la sua determinazione.

Questa presenza può atteggiarsi in vario modo e in particolare attraverso:

- Stabile organizzazione materiale con consistenza fisica: presenza fisica della società estera in Italia;

- Stabile organizzazione materiale senza consistenza fisica: esercizio nel territorio italiano di attività senza presenza fisica ma digitale (esempio: via Web).

- Stabile organizzazione personale: presenza nel territorio italiano che operi contrattualmente per conto dell'impresa estera ponendo in essere attività negoziale/di gestione.

Ma adesso, dai un'occhiata a queste 3 (tra tante altre) cose che devi assolutamente sapere sulla Stabile organizzazione di società estere in Italia:

1) La definizione di Stabile organizzazione.

L'art. 162 del TUIR individua la stabile organizzazione come sede fissa d'affari per mezzo della quale un'impresa non residente/estera esercita tutta o parte della sua attività nel territorio dello Stato italiano.

Tieni conto che per “sede fissa” si intende soprattutto un apparato strumentale, materiale.

Inoltre, la sede fissa viene considerata “d'affari”, in quanto l'attività della Stabile Organizzazione deve avere natura commerciale.

In sintesi, quindi, una Stabile organizzazione Materiale è costituita da una sede d'affari in Italia di un'azienda estera.

Per questo anche una officina o un semplice magazzino può essere considerato come Stabile Organizzazione in Italia.

Ai fini della qualificazione sono rilevanti alcuni elementi, uno fra tutti è sicuramente quello di Redditività della società.

2) La stabile organizzazione nella nuova Economia digitale.

Con l'aggiunta della lettera f-bis all'art. 162 del TUIR nella definizione di Stabile Organizzazione è compresa anche: la “significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non far risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso”.

Pertanto, nella definizione deve essere ricompresa anche l'ipotesi di imprese che, pur non avendo una presenza materiale/fisica, stabile e duratura in Italia, vi svolgono però la propria attività.

Attenzione: le società estere che operano nel digitale e che prima non avevano operato una configurazione di stabile organizzazione in Italia devono verificare, tenuto conto della più ampia definizione di stabile organizzazione, la loro posizione tributaria (ad esempio capire se adesso sono chiamate a pagare in Italia le imposte in relazione alle operazioni perfezionate nel relativo territorio).

Infatti, l'Agenzia delle Entrate potrebbe avanzare delle contestazioni, ad esempio fondate sulla presunzione che le società estere dispongano in Italia di una stabile organizzazione “occulta” e procedere quindi al recupero delle imposte evase.

3) L'elemento della disponibilità di “beni e luoghi”.

L'art. 162 al comma 4 del TUIR prevede anche i casi in cui non è configurabile la stabile organizzazione.

In particolare, collegando la configurabilità (o meno) all'elemento della “disponibilità” di beni e luoghi, quali:

- l'uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

- la disponibilità di beni e merci di proprietà dell'impresa immagazzinati al solo fine di deposito, di esposizione o di consegna;

- la disponibilità di beni o merci di proprietà dell'impresa immagazzinati al solo fine di trasformazione da parte di un'altra impresa;

- la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

- la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività.

Nota bene: tali circostanze escludono la configurazione della stabile organizzazione solo qualora abbiano carattere preparatorio o ausiliario. Infatti, si ritiene che laddove esse si sostanzino nell'attività principale dell'impresa siano idonee a integrare la Stabile Organizzazione.

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In conclusione, alla luce delle riforme che hanno riguardato la Stabile organizzazione di società estere in Italia, ti consigliamo di evitare improvvisazioni e rivolgerti ad un esperto, come un avvocato tributarista, poiché nel nuovo scenario nazionale e internazionale le società estere in Italia, che prima non configuravano una stabile organizzazione nel territorio italiano necessitano di un'attenta analisi circa i profili fiscali e i relativi modelli aziendali per verificare se allo stato determinino un stabile organizzazione in Italia.

La verifica della legittimità fiscale di una società estera in Italia può essere compiuta solo da un occhio esperto, in quanto coinvolge non solo la disciplina tributaria nazionale italiana ma anche quella sovranazionale/europea e quella internazionale.

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Queste sono solo alcune delle cose da sapere in materia Stabile organizzazione di società estera in Italia. Tuttavia, le cose da sapere sono molte di più e richiedono un esame ben più approfondito, e l’analisi di copiosa giurisprudenza, anche internazionale, che non possono essere esaminati ora. Però puoi visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti un’idea da solo.

Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un dottore che collabora occasionalmente con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio. Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti, anche (ma non solo) per verificare che le informazioni siano aggiornate al momento in cui servono.

 

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