Estratto: “Come correttamente evidenziato dalle decisioni di merito non può considerarsi dipendente dalla mera volontà dell'acquirente una condizione il cui avverarsi è rimessa alla volontà di un terzo, nella sua qualità di potenziale conduttore; inoltre è innegabile che nel caso in esame la realizzazione della condizione era collegata ad un interesse apprezzabile, quello del contraente ad acquistare il terreno solo nel momento in cui fosse stato certo dell'esito positivo di una ulteriore operazione finanziaria, che aveva ad oggetto la locazione del compendio immobiliare da realizzare sullo stesso. Ne consegue la corretta applicazione del primo comma dell'art. 27 cit. e quindi della tassazione in misura fissa ivi prevista”.
Estratto: “nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di capitali (nella specie, una s.r.l.), in cui i soci hanno optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986, con conseguente automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 del d.lgs n. 546 del 1992 nei confronti di tutti i soci e della società, sicché il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.
Estratto: “Tale motivo si appalesa inammissibile. 1.2. In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366, 10co. n. 6, c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale, non può esimersi dal riportare testualmente nel ricorso i passi delle doglianze e gli elementi specifici che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso”.
Estratto: “con riferimento all'omessa indicazione, negli atti impositivi, delle informazioni relative al termine entro cui il destinatario può proporre impugnazione e all'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale il ricorso può essere proposto, deriva la necessità di procedere ad una necessaria distinzione tra il piano, meramente formale, degli effetti sulla validità dell'atto, da quello, più propriamente processuale, del termine entro cui il ricorso può essere proposto, ai sensi dell'art. 21, decreto legislativo n. 546/1992; invero, se, da un lato, non può ritenersi che l'atto impositivo, privo delle suddette informazioni, sia di per sé invalido, d'altro lato, l'omesso inserimento delle medesime nel contesto dell'atto assume rilevanza ai fini della valutazione della tempestività o meno del ricorso”.
Sempre più spesso di sente parlare di società e persone italiane che si spostano in Paesi dove esiste un regime fiscale più vantaggioso accusati di sfuggire alla pressione del Fisco italiano.
Estratto: “il secondo comma dell'art. 1306 c.c. prevede che i debitori, che non hanno partecipato al processo, possono opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore (salvo che sia fondata su ragioni personali). La giurisprudenza di questa Corte ritiene applicabile l'art. 1306 c.c. ai casi di solidarietà tributaria facendo prevalere l'effetto del giudicato (riguardante un condebitore) sull'avviso di accertamento con il solo limite che il giudicato non può esser fatto valere dal coobbligato nei cui confronti si sia direttamente formato altro giudicato”.
Estratto: “In caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, il processo, tempestivamente riassunto innanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione, non è nuovo ma costituisce, per effetto della "translatio judicii", la naturale prosecuzione dell'unico giudizio (Cass. n. 4484/2013; n 26344 /2017). Deve dunque osservarsi che l'originario ricorso introdotto dinanzi al giudice ordinario è proseguito, quanto alla impugnazione dell'avviso di liquidazione, dinanzi al giudice tributario”.
Estratto: “l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti”.
Estratto: “in virtù del principio costituzionale del diritto alla difesa, posto che un soggetto venga attinto da un provvedimento in astratto pregiudizievole, in proprio o nella qualità di legale rappresentante di un ente ormai inesistente, come nel caso in esame, qualunque atto che costituisca opposizione nell'ambito dell'esercizio del diritto medesimo, non può essergli denegato, con la conseguenza perciò che il ricorso introduttivo doveva ritenersi ammissibile esclusivamente ai fini della rilevabilità "ex officio" della nullità della cartella di pagamento in quanto emessa nei confronti di un soggetto diverso dall'ente ormai non più esistente, che non poteva qualificarsi neppure come successore dell'ente”.
Estratto: “l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del1973, art. 77 deve comunicare al contribuente di procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni- perchè egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto.”
Estratto: “In tema di sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia doganale, l'art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973, n. 43, applicabile ratione temporis, contempla un'unica fattispecie sanzionatoria, non prevedendo, invero, al comma 3, una fattispecie legale diversa rispetto a quella di cui al primo comma, ma configurandone una mera circostanza aggravante (…) nella specie, la CTR ha erroneamente applicato la sanzione in oggetto a fattispecie dalla stessa non contemplata, in quanto riguardante un omesso versamento d'IVA (da parte della c.d. «cartiera»).”
Estratto: “anche per i tributi armonizzati, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, è già stata operata dal legislatore, con la previsione di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, una valutazione ex ente in merito al rispetto del contraddittorio, attraverso la comminatoria di nullità dell'atto impositivo nel caso di violazione del termine dilatorio di sessanta giorni per consentire al contribuente l'interlocuzione con l'Amministrazione finanziaria, a far data dalla conclusione delle operazioni di controllo”.
Estratto: “La notificazione della sentenza di secondo grado è stata pertanto regolarmente eseguita ed essa è idonea a far decorrere il c.d. termine breve per la impugnazione, e ciò secondo i principi già affermati da questa Corte che si è così espressa: "a partire dell'entrata in vigore della disposizione novellatrice (26 marzo 2010), sono idonee a far decorrere il termine breve di cui all'art. 51 proc. trib. anche la consegna della sentenza direttamente all'ufficio finanziario o all'ente locale, ovvero la spedizione di essa, a cura della parte o del suo procuratore, effettuata mediante il servizio postale, nei luoghi di cui all'art. 17 proc. trib. e in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento”.
Estratto: “Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato. È assorbente il rilievo dell'omesso esame da parte del giudice a quo del fatto decisivo, prospettato nel giudizio di merito dagli odierni ricorrenti, della realizzazione della controparete in muratura, colla (conseguente) riduzione della originaria superficie utile, censita in catasto. Il limitato scarto nella determinazione della superficie utile dell'immobile tra le risultanze catastali (mq. 255,50) e la rilevazione eseguita dal consulente tecnico dei contribuenti (mq. 237,15) rende decisivo il fatto in parola, in relazione al limite di mq. 240,00 stabilito dell'art. 6 del d. m. 2 agosto 1969”.