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Nel caso di specie era ben possibile la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione in virtù della c.d. translatio judicii. Accolto il ricorso per cassazione del contribuente. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “In caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, il processo, tempestivamente riassunto innanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione, non è nuovo ma costituisce, per effetto della "translatio judicii", la naturale prosecuzione dell'unico giudizio (Cass. n. 4484/2013; n 26344 /2017). Deve dunque osservarsi che l'originario ricorso introdotto dinanzi al giudice ordinario è proseguito, quanto alla impugnazione dell'avviso di liquidazione, dinanzi al giudice tributario”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Sentenza n. 29971 del 19 novembre 2019

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1.A., B., C., F. e S. B. impugnavano dinanzi al tribunale di Bologna l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro in misura proporzionale relativamente alla sentenza emessa dal tribunale di Bologna in data 19.11.2007 con la quale si disponeva - in sede di scioglimento della comunione - l'attribuzione degli immobili in proprietà esclusiva a SB, condizionatamente al pagamento in favore di ciascun comunista di euro 20.658,28, precisando che la sentenza una volta passata in giudicato dovesse essere trascritta subordinatamente al pagamento dei conguagli da parte della predetta. Il Tribunale di Bologna dichiarava il difetto di giurisdizione con sentenza n. 20991/2010 del 27.10.2010. In data 20.12.2010, BB proponeva, in data 10.12.2010, ricorso avverso l'avviso di liquidazione e la successiva cartella esattoriale - notificata in data 15.12.2010 - dall'Agenzia dinanzi alla CTP di Bologna, la quale riuniti i ricorsi proposti dal BB e da SB, li respingeva. BB impugnava la sentenza dinanzi alla CTR dell'Emilia Romagna la quale - ritenuto che il ricorso dinanzi alla CTP avesse riguardato solo la cartella esattoriale - affermava la tardività dell'impugnazione dell'avviso di liquidazione, precisando che non si potesse far riferimento all'istituto della perpetuatio iurisdictionis, in quanto la causa dinanzi al Tribunale di Bologna aveva avuto ad oggetto la carenza di causa dell'attribuzione impositiva mentre il giudizio dinanzi alla commissione tributaria concerneva l'impugnazione della sola cartella esattoriale; affermava inoltre la definitività della cartella per l'omessa impugnazione del prodromico avviso. Ricorre per la cassazione della sentenza n. 62/2013 depositata il 9.07.2013 BB, svolgendo tre motivi, illustrati nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Resistono con controricorso sia l'Agenzia delle Entrate che la società Equitalia s.p.a. Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando, ex art. 360 n. 3^ c.p.c., violazione dell'art. 59 comma 4 della L.62/2009 per avere i giudici regionali ritenuta la intempestività del ricorso, in palese contrasto col disposto della norma citata, il quale prevede la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta ad un giudice privo di giurisdizione sulla materia, attraverso il meccanismo della riassunzione; con la conseguenza che la riproposizione della domanda davanti al giudice indicato dalla sentenza declinatoria come dotato di giurisdizione, se effettuata nel termine tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza costituisce certamente una riassunzione ( S.U. n. 23596/2010). A nulla rilevando la circostanza che il contribuente non abbia atteso il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, avendo proposto ricorso dinanzi al giudice tributario prima del passaggio in giudicato della sentenza declinatoria della giurisdizione, nel termine previsto dall'art. 59 cit., essendo contrario ai principi di economia processuale costringere la parte che è convinta di dover riassumere la causa dinanzi al giudice dotato di giurisdizione ad attendere il passaggio in giudicato della suddetta pronuncia (S.U. n. 23596/2010).

3. Con la seconda censura, si lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.c., in quanto la CTR, accertata la tempestività del ricorso, avrebbe dovuto valutare le doglianze proposte ed il merito delle questioni prospettate.

4. Con il terzo motivo, si lamenta, ex art. 360 n. 5^ c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio avendo la CTR omesso di decidere sull'annullamento della cartella esattoriale, di cui aveva denunciato l'illegittimità per l'inesistenza della notificazione, per l'omessa allegazione della sentenza cui l'atto faceva riferimento, per l'assenza del ruolo e la data in cui esso era stato reso esecutivo, oltre che per la carenza di elementi necessari per il calcolo degli interessi.

5. La prima censura con la quale si intende affermare il principio della perpetuatio iurisdíctionis, è fondato. Dalla trascrizione della parte conclusiva del ricorso originario proposto dinanzi alla CTP e di quello introduttivo del giudizio di appello emerge con tutta evidenza che il contribuente aveva domandato l'annullamento sia dell'avviso di liquidazione impugnato dinanzi al giudice ordinario sia della cartella esattoriale, tempestivamente impugnata (in data 10.12.2010) dinanzi alla CTP nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo (15.10.2010). In caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, il processo, tempestivamente riassunto innanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione, non è nuovo ma costituisce, per effetto della "translatio judicii", la naturale prosecuzione dell'unico giudizio (Cass. n. 4484/2013; n 26344 /2017). Deve dunque osservarsi che l'originario ricorso introdotto dinanzi al giudice ordinario è proseguito, quanto alla impugnazione dell'avviso di liquidazione, dinanzi al giudice tributario.

6. La seconda censura è inammissibile, dovendo la questione di merito essere esaminata dalla CTR in diversa composizione. Sono difatti inammissibili in sede di legittimità censure che non siano dirette contro la sentenza di appello, ma riguardino questioni sulle quali questa non si è pronunciata ritenendole assorbite, atteso che le stesse, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione, possono essere nuovamente riproposte al giudice di rinvio ( Cass. n. 8817/2012; n. 4472/2016; n. 22095/2017).

7. Con riferimento al terzo motivo, con cui si lamenta l'omessa pronuncia sulle eccezioni relativi a vizi propri della cartella, vale osservare che, in realtà, la CTR ha dichiarato l'inammissibilità della impugnazione della cartella in quanto divenuta definitiva per l'omessa impugnazione del prodromico avviso di accertamento, omettendo di pronunciarsi sui dedotti vizi propri della cartella sempre censurabili, anche se non sia stato impugnato il prodromico atto. La pronuncia di definitività della pretesa tributaria non esonerava, difatti, i giudici regionali dal dovere di valutare la fondatezza dei denunciati vizi propri della cartella, con conseguente accoglimento della relativa censura. In conclusione, deve essere accolto il primo ed il terzo motivo del ricorso, dichiarato inammissibile il secondo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia Romagna in altra composizione, la quale oltre ad integrare il contraddittorio nei confronti di SB, ricorrente in primo grado, sussistendo, indi, una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, dovrà regolare anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte - Accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso, dichiarato inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell'Emilia Romagna in altra composizione, che provvederà ad integrare il contraddittorio nei confronti di SB, oltre a regolare le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione, 1'11.09.2019.

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